Il coordinatore della sicurezza nei cantieri riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute sul luogo di lavoro. La sua abilitazione non solo è un requisito legale per la gestione di progetti edilizi, ma rappresenta anche un segno tangibile dell’impegno verso la sicurezza sul cantiere.
In questo articolo, esploreremo i requisiti e le procedure necessarie per conseguire e mantenere l’abilitazione a coordinatore della sicurezza, fornendo utili informazioni e consigli pratici per coloro che aspirano a questo ruolo o desiderano approfondirne le competenze.
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Indice
Il Corso abilitante per coordinatore della sicurezza
Per svolgere le cruciali mansioni di CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e CSE (Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori) nei cantieri, è essenziale soddisfare i requisiti professionali definiti dall’articolo 98, comma 1, del D.Lgs 81. Questi includono:
- titoli di studio pertinenti (come lauree in ingegneria, architettura o diplomi affini);
- esperienza lavorativa pregressa nel settore delle costruzioni;
- partecipazione a corsi abilitanti di formazione e aggiornamento specifici in materia di sicurezza sul lavoro.
Come anticipato in apertura, oggi il nostro focus ricade proprio sul percorso formativo per ottenere l’abilitazione che è costituito da un corso della durata complessiva di 120 ore, strutturato in vari moduli per garantire una preparazione completa e approfondita:
- modulo Giuridico di 28 ore, incentrato sull’aspetto legale e normativo della sicurezza nei cantieri, finalizzato a far acquisire una conoscenza dettagliata delle responsabilità legali del coordinatore della sicurezza, nonché delle procedure e dei requisiti normativi da seguire per garantire il rispetto delle normative vigenti;
- modulo Tecnico di 52 ore, in cui vengono affrontati gli aspetti tecnici legati alla sicurezza nei cantieri, approfondendo i principali rischi e le potenziali minacce presenti nei luoghi di lavoro edili, nonché le misure preventive e protettive da adottare per mitigare tali rischi;
- modulo Metodologico/Organizzativo di 16 ore, orientato all’aspetto metodologico e organizzativo della gestione della sicurezza, in cui si apprende a pianificare e implementare efficaci programmi di sicurezza sul lavoro, nonché a gestire in modo efficiente le risorse umane e materiali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo;
- parte Pratica di 24 ore, che prevede appunto l’esperienza pratica sul campo, con simulazioni relative al ruolo di CSE, nonché esercitazione sull’elaborazione dei principali documenti per la gestione del cantiere, come ad esempio il PSC.
Al termine dei 4 moduli del corso, è necessario superare una verifica finale dell’apprendimento per conseguire l’attestato di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri con validità di 5 anni. Questo attestato certifica le competenze e le conoscenze in materia acquisite dal soggetto e gli conferisce l’abilitazione a svolgere sia il ruolo di CSP che quello di CSE.
Diversamente da quanto accade per altri profili professionali, non esiste un albo ufficiale dei Coordinatori Abilitati, di conseguenza il professionista deve conservare l’attestato abilitante ed esibirlo agli organi di controllo in caso di ispezione in cantiere per dimostrare di essere in regola.
Coordinatore sicurezza cantiere: come mantenere l’abilitazione?
Per mantenere l’abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza, è essenziale adempiere agli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente, come indicato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto anche come Testo Unico della Sicurezza.
In conformità con tale decreto, i coordinatori devono completare un programma di aggiornamento nell’arco di ogni quinquennio. Questo programma prevede un totale di 40 ore di formazione, che possono essere acquisite, principalmente, in due modalità:
- partecipando a vari eventi formativi accreditati come seminari, convegni, in modo da cumulare le 40 ore poco alla volta;
- seguendo corsi specifici di aggiornamento della durata di 40 ore, per assolvere l’obbligo formativo in modo rapido e veloce in un’unica soluzione.
Per essere validi, sia gli eventi formativi sia i corsi di aggiornamento devono essere organizzati da enti come:
- l’ISPESL o l’INAIL;
- Associazioni o Organismi paritetici del settore dell’edilizia;
- gli ordini o collegi professionali di pertinenza;
- soggetti formatori accreditati secondo le normative vigenti.
Tra questi ultimi citiamo Pedago, ente formativo che proprio ai CSE e i CSP ha rivolto il suo Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di 40 ore, svolto totalmente online in modalità e-learning, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Il programma formativo si focalizza sul ruolo del Coordinatore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire, sia dal punto di vista teorico che pratico, le metodologie di analisi e gestione dei rischi comuni nei cantieri. Inoltre, vengono forniti esempi concreti di redazione e gestione della documentazione obbligatoria, seguendo una metodologia chiara e dettagliata.
L’attestato conseguito al termine del corso ha un duplice vantaggio:
- consente ai professionisti di mantenere l’abilitazione;
- consente agli iscritti agli albi del settore tecnico di ottenere i CFP per la formazione continua.
Ricordiamo che anche l’attestato di aggiornamento ha una valenza quinquennale e andrà rinnovato nell’arco dei 5 anni con un altro corso di 40 ore.
Come viene calcolato il quinquennio formativo?
Il calcolo del quinquennio di aggiornamento inizia dalla data di conseguimento dell’attestato abilitante rilasciato dal corso iniziale di 120 ore. Successivamente, ogni quinquennio si calcola a partire dalla data di conclusione dell’ultimo corso di aggiornamento di 40 ore.
Coordinatore sicurezza cantieri: cosa comporta il mancato aggiornamento
In caso di aggiornamento mancato, o incompleto, il professionista viene sottoposto ad una sospensione dell’abilitazione, cosa che comporta l’impossibilità di mantenere gli incarichi di Coordinatore già affidati e/o di accettarne di nuovi.
In questo caso è fondamentale comprendere che non si parla di una “perdita” definitiva dell’abilitazione, ma di una “sospensione” temporanea fino al completamento dell’obbligo formativo richiesto.
Puntualizziamo che non sarà necessario seguire nuovamente il corso di formazione iniziale di 120 ore, ma solamente integrare le ore di aggiornamento mancanti, o comunque svolgere il corso di aggiornamento di 40 ore nella sua totalità per riacquistare l’abilitazione.
Curiosità sui corsi per Coordinatore della Sicurezza
I percorsi formativi per coordinatore della sicurezza sono compatibili e, in alcuni casi, totalmente sovrapponibili con i rispettivi corsi obbligatori previsti per un’altra figura normata dal D.Lgs 81/08: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP.
Partiamo dalle corrispondenze sul corso iniziale, chi ha completato il corso di 120 ore per Coordinatore della Sicurezza, può godere dell’esonero dei alcuni dei moduli previsti per il corso iniziale per RSPP, ovvero il Modulo A, B e B-SP2. Ciò vuol dire che, integrando la formazione con il restante modulo C di 24 ore, chi ha ottenuto l’abilitazione di Coordinatore può abilitarsi anche come RSPP.
Per quanto riguarda, invece, il corso di aggiornamento, la corrispondenza è totale. Anche per il RSPP è previsto, infatti, un corso di 40 ore da ripetere ogni 5 anni e, vista la totale sovrapponibilità degli argomenti, l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha stabilito che:“ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa”.
Per ulteriori informazioni
pedago.it
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