Continua incessante l’opera di recepimento del Decreto Salva-Casa nelle Regioni. Questa volta è la Regione Lombardia che, attraverso la legge 6 dicembre 2024, n. 20 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, ha fatto proprie alcune disposizioni del D.L. 69/2024 (conv., con mod., in L. 105/2024).
La legge regionale è stata pubblicata nel B.U.R.L. del 10 dicembre 2024, n. 50 Supplemento ed è entrata in vigore lo scorso 11 dicembre 2024.
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Indice
Modifiche introdotte dalla L.R. n.20/2024
Le modifiche sono contenute negli artt. 27 e 28 L.R. n. 20/2024 i quali modificano, rispettivamente, alcune disposizioni della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e della L.R. 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”.
In particolare, attraverso l’art. 27, L.R. n. 20/2024, sono stati modificati gli artt. 33 (“Regime giuridico degli interventi”), 52 (“Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie”) e 53 (“Sanzioni amministrative”) della L.R. n. 12/2005 al dichiarato scopo di “adeguare la suddetta legislazione regionale alle norme di principio contenute nel decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 … riguardante il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante”.
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Le modifiche apportate
Dunque, come si legge nella relazione al progetto di legge n. 94, le modifiche dell’art. 33, comma 1, L.R. n. 12/2005 integrano l’articolato coi riferimenti alle disposizioni normative statali che disciplinano i casi di interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a SCIA in alternativa al permesso di costruire, nonché a permesso di costruire (anche ‘in sanatoria’); contestualmente, nella L.R. n. 12/2005, sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 52 (in caso di mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie) e la disposizione dell’art. 53 (sanzioni amministrative) connessa ai suddetti commi, “in quanto tali disposizioni risultano in contrasto con le integrazioni apportate all’art. 23-ter del DPR 380/2001” – sul mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante – “che prevede titoli edilizi più appropriati in relazione agli interventi da realizzare”.
In sostanza, le disposizioni della legge regionale sulle trasformazioni soggette a permesso di costruire sono integrate con gli interventi soggetti a Scia, Scia alternativa al permesso di costruire e Scia in sanatoria.
Nel contempo, sono abrogate le altre disposizioni sui cambi di destinazione d’uso che, alla luce delle modifiche del Salva Casa, sarebbero in contrasto con tale normativa avendo prescritto, ad esempio, il pagamento di un contributo di costruzione maggiorato in caso di cambio d’uso nei dieci anni successivi ai lavori.
Le modifiche alla Legge sul recupero dei seminterrati (L.R. n. 7/2017)
In secondo luogo, attraverso l’art. 28, L.R. n. 20/2024, è stato modificato l’art. 2 (“Disciplina edilizia degli interventi”) della L.R. n. 7/2017 allo stesso scopo di adeguare la legislazione regionale alle norme di principio contenute Decreto Salva-Casa.
Pertanto, sempre partendo dalla nuova formulazione dell’art. 23-ter, Testo Unico Edilizia, sono stati modificati il comma 3 dell’art. 2 (disciplina edilizia degli interventi) della l.r. 7/2017, sul recupero dei vani e locali seminterrati esistenti conseguito senza opere edilizie, in connessione con la citata abrogazione del comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 12/2005. È stata, inoltre, disposta l’abrogazione del comma 7 dell’art. 2, L.R. n. 7/2017, che stabiliva quanto segue: “I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità”.
Gli effetti delle nuove disposizioni
In sostanza, viene consentito il recupero dei vani e locali interessati attraverso la SCIA, abrogando la norma che vietava il mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.
Da ultimo, per i necessari approfondimenti, si consiglia vivamente di aprire questo link attraverso il quale si può consultare il testo coordinato delle due leggi regionali modificate.
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