Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella realizzazione di opere pubbliche

Quali funzioni ha nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto? Cos’è stabilito fino alla data del 31 dicembre 2021? Leggi le novità dettate dalla l. 120/2020

Marco Agliata 16/11/20

L’articolo 6 della legge 120/2020 prevede, nel caso di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’istituzione da parte delle stazioni appaltanti del collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto.

Quali altre specifiche sono state introdotte? Come si compone il collegio e quali responsabilità ha? Vediamolo in dettaglio.

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Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella realizzazione di opere pubbliche

L’articolo indicato prescrive la costituzione del collegio consultivo tecnico da parte della Stazioni appaltanti, in termini obbligatori, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 mentre l’eventuale istituzione, per opere di importo inferiore, resta facoltà della stazione appaltante.

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Il collegio deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Per i contratti già in esecuzione il collegio è nominato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 76/2020 (successivamente convertito in legge 120/2020) e pertanto entro la data del 16 agosto 2020. Il collegio può essere costituito (comma 5) anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.

L’Organo della stazione appaltante competente per l’attivazione delle procedure per la nomina del collegio consultivo tecnico è il Rup.

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Composizione

Il comma 2 dell’articolo richiamato stabilisce che questo Organismo è composto da tre o cinque componenti dotati di adeguata professionalità e qualificazione professionale individuati tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti[1]

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 1 o 2 componenti (nei casi di 3 o 5 membri); il 3° o 5° componente con funzioni di presidente viene scelto dai componenti di parte (una volta nominati) o, in caso di mancato accordo, dal Ministero delle infrastrutture (per le opere di interesse nazionale), dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane che provvedono, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, alla nomina del componente mancante con funzioni di presidente.

Per quanto riguarda gli eventuali profili di incompatibilità dei componenti che le stazioni appaltanti intendono nominare nel collegio non vengono indicate, nella legge 120/2020, condizioni ostative che possano pregiudicare la partecipazione a tale Organismo anche da parte del personale appartenente alla P.A. nei termini e con le modalità previste dall’articolo 6 della legge 120/2020.

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Determinazioni del collegio consultive tecnico e responsabilità

I termini e le modalità di adozione delle determinazioni del collegio consultivo tecnico sono disciplinati dall’articolo 6, comma 3 della legge 120/2020 che prevede, per questo organismo, la possibilità di operare in videoconferenza, attraverso audizioni informali o attraverso la convocazione delle parti per consentire l’esposizione, in contraddittorio, delle rispettive ragioni.

L’inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata, ai fini della responsabilità del soggetto agente, per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali mentre l’osservanza delle determinazioni determina l’esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Le determinazioni del collegio sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dei quesiti con una motivazione sintetica che può essere integrata entro i successivi 15 giorni sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. Le decisioni del collegio sono assunte a maggioranza.

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Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico, nei casi di costituzione obbligatoria, è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2021, in qualsiasi momento su accordo delle parti. Nei casi di costituzione facoltativa il collegio consultivo tecnico è sciolto, su accordo delle parti anche in data anteriore al termine di esecuzione del contratto.

Compenso del collegio consultivo tecnico

In merito al compenso, a carico delle parti, previsto per i componenti del collegio, questo viene stabilito sulla base dei criteri indicati dal comma 7 dello stesso articolo 6 della legge 120/2020 e, pertanto, sulla base di un onorario proporzionale al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte dal collegio stesso oppure in forma di gettone unico di presenza e dovrà, comunque, essere parametrato sulla base delle tariffe richiamate dal d.l. n. 1/2012 che sono costituite:
– per le professioni tecniche dal d.M. 17 giugno 2016;
– per gli avvocati dal d.M. 55 del 10/3/2014 come modificato dal d.M. 8 marzo 2018, n. 37;
– per i commercialisti dal d.M. n. 140 del 20/7/2012.

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Svolgimento dell’incarico

Il comma 8 dell’articolo 6 della legge 120/2020 definisce anche il limite degli incarichi nell’ambito di collegi consultivi tecnici che lo stesso componente può ricoprire e che non deve essere superiore a cinque affidamenti assunti contemporaneamente e non può, inoltre, essere superiore a dieci incarichicomplessivi svolti ogni due anni.

In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

[1] La prescrizione normativa contenuta nel comma 2 dell’articolo 6 della legge 120/2020 e relativa alla scelta dei componenti del collegio con qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera da eseguire, sembrerebbe non limitare l’identificazione di queste figure soltanto negli ambiti professionali individuati dalla norma (ingegneri, architetti, giuristi e economisti) condizione che potrebbe consentire, soprattutto negli ambiti specialistici quali quello dei beni culturali, la possibilità di nominare componenti riconducibili anche ad altre professionalità dotate di qualificazione ed esperienza adeguate all’attività che il collegio è chiamato a svolgere.

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Il decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) è stato definitivamente convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. Rispetto al testo del decreto, la legge di conversione ha pesantemente modificato le norme relative al Testo Unico dell’Edilizia (c.d. TUE, DPR 380/2001).Numerose e tutte importanti sono le novità che il testo normativo applica al TUE.L’eBook fornisce nel dettaglio un quadro completo di tutte le modifiche intervenute, analizzando le novità e i cambiamenti anche grazie all’ausilio di preziose tabelle comparative che mostrano al lettore, a colpo d’occhio, cosa è cambiato, cosa è rimasto immutato e cosa, invece, è stato abrogato nella nuova versione del Testo Unico dell’Edilizia.Tra le tante novità presenti, si segnalano, a titolo di esempio:• la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ed in particolare della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano;• la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di verifica dell’agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi;• una nuova disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva;• semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l’eliminazione delle barriere architettoniche.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale, edilizia e fiscale.

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Marco Agliata

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