Codice Prevenzione Incendi, 3 casi in cui si può richiedere la deroga

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Una nota del ministero dell’Interno (puoi scaricarla qui) spiega come applicare la deroga, secondo il nuovo Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015). Con il Nuovo Codice Prevenzione incendi per le attività rientranti nel suo campo di applicazione si apre la strada della deroga, prima non prevista. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del fuoco specifica che l’iter previsto può essere impiegato anche nelle attività che non rientrano nella sfera d’azione del Codice, per mettere a punto misure compensative del rischio in caso di attivazione di un procedimento di deroga. Dall’applicazione di quelle metodologie non deriva però l’accoglimento in automatico della deroga.

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Deroga: attività che rientrano nel Codice

Per le 34 tipologie di attività soggette al nuovo Codice Prevenzione Incendi l’emanazione del Dm 3 agosto ha reso possibile l’attivazione del procedimento di deroga: per queste attività si apre la possibilità di cercare soluzioni alternative, che compensino il rischio derivante dalla mancata osservazione di una prescrizione. C’è la possibilità per loro di derogare le norme orizzontali, comprese quelle relative alla reazione e resistenza al fuoco. L’iter da seguire è unico, limiti imposti compresi, ed è quello disciplinato dallo stesso Dm 3 agosto 2015 (capitolo G.2.5.4.3 dell’allegato I).

 

Attività che non rientrano nel Codice

Per le attività dotate di regola tecnica verticale che non rientrano nel campo d’azione del Codice Prevenzione Incendi l’impiego delle misure previste nel Dm di agosto «non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con un’applicazione integrale delle stesse».

Le attività che non rientrano nel campo d’azione del Codice sono per esempio gli ospedali, i locali di intrattenimento e gli edifici di civile abitazione.

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Le altre attività possibili

In futuro potranno esserci altre attività regolamentate da una specifica normativa verticale di tipo prescrittivo con una propria Regola tecnica verticale (Rtv) inserita nella normativa prestazionale del nuovo Codice. È prevista l’inserimento nel codice di regole tecniche verticali per scuole, uffici e alberghi.

Se le nuove norme entreranno nel Codice, se il titolare dell’attività vorrà seguire le regole tecniche di vecchia generazione (che vivranno insieme alle nuove) e nel caso si renda necessario il ricorso alla deroga, le misure compensative saranno quelle definite dal Codice. L’impiego delle nuove norme non assicura l’accoglimento automatico dell’istanza di deroga.

 

Redazione Tecnica

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