La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è una pratica edilizia, disciplinata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), come modificato dal D. lgs n. 222/2016, che serve per notificare le attività che concernono l’edilizia libera e che non necessitano di titoli abilitativi. La CILA rappresenta un istituto che si interpone tra l’attività di edilizia libera e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed è un atto di natura privata, il quale può essere espresso anche tacitamente.
Per questo motivo la CILA non può essere impugnata davanti al TAR e per tutelare il terzo, vittima dell’attività svolta a seguito della comunicazione di inizio lavori asseverata, non può essere esercitata un’azione di annullamento. La parte lesa può richiedere l’esercizio della verifica da parte dell’amministrazione. Se quest’ultima dimostrasse una inerzia nello svolgimento dell’esercizio, gli interessati possono provvedere loro stessi ai sensi dell’art. 31, commi 1,2,3, del cod. proc. amm.
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Nel caso in cui l’amministrazione avesse espresso un provvedimento lesivo dei propri interessi, può essere esercitata l’azione di annullamento. Quest’ultima ipotesi è stata chiarita dal TAR della Sicilia, tramite la sentenza n.1497/2018. E’ stato precisato che il regime di edilizia libera non è sottoposto a un controllo successivo sistematico e annesso provvedimento di carattere inibitorio, in caso di esito negativo. Infatti, l’Amministrazione deve solo prendere atto e verificare che la CILA riguardi opere pianificate, le quali arrechino un impatto misurato sul territorio. L’amministrazione dispone esclusivamente del potere sanzionatorio riguardo, ad esempio, la mancanza della CILA o la sua incompletezza o irregolarità. Qualora ci fossero pronunciamenti riguardo all’ammissibilità delle attività comunicate con CILA, questi avrebbero carattere informativo e non provvedimentale.
Utilizzo del CILA per lavori con permesso di costruire
Nel caso in cui la CILA venga utilizzata per lavori che richiedono il permesso di costruire, l’amministrazione “non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6-bis cit], laddove fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia…” ( Adunanza della Commissione Speciale Consiglio di Stato, n. 1784, del 4 agosto 2016).
Tenendo in considerazione ciò, il TAR ha specificato che il terzo che ritenga di esser stato leso da una CILA avrà la possibilità di incalzare il Comune all’esercizio delle verifiche. In mancanza, potrà avviare il procedimento del silenzio. D’altra parte, l’amministrazione deve eseguire le verifiche, che potrebbero portare anche ad un suo intervento repressivo.
Infine, il soggetto privato che ritenga leso un interesse legittimo a seguito di una CILA presentata da un terzo, non può sicuramente impugnare questo atto privato, sperando in una azione di annullamento. Il privato potrà bensì sollecitare i controlli in capo alla pubblica amministrazione, che con un provvedimento espresso terminerà il procedimento.
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