Quali sono gli elementi che devono essere indicati all’interno della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)?
Negli scorsi giorni abbiamo posto la nostra lente d’ingrandimento sulle varie tipologie di interventi che possono essere realizzati tramite presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (per approfondire leggi l’articolo CILA: quali sono gli interventi realizzabili?).
Oggi invece provvederemo a focalizzare l’attenzione sul contenuto della CILA, cercando di fare chiarezza ed elencare i punti fondamentali che tale tipologia di comunicazione deve obbligatoriamente indicare. Infatti la Comunicazione di inizio lavori asseverata, da presentare allo sportello unico per l’edilizia prima dell’inizio dei lavori stessi, deve indicare:
– La anagrafica completa del richiedente, con codice fiscale annesso.
– Le qualità del richiedente (ovvero se lo stesso è proprietario esclusivo o comproprietario).
– La localizzazione e la consistenza dell’immobile oggetto di comunicazione.
– La classificazione urbanistica dell’area su cui è posto il fabbricato su cui si effettua l’intervento.
– La anagrafe completa del progettista e dell’esecutore dei lavori.
– L’indicazione di eventuali precedenti titoli abilitativi dell’immobile.
– La destinazione d’uso.
Per approfondire la materia risulta interessante consultare il volume [shopmaggioli code=”21″ mode=”link”] Il riordino della disciplina edilizia [/shopmaggioli] di Mario Di Nicola, edito da Maggioli Editore.
Non va dimenticato che attraverso la CILA (inviabile anche tramite via telematica) si possono realizzare interventi di manutenzione straordinaria ed altre tipologie di opere che abbiamo già elencato e definito nel precedente articolo. Qualora si stiano effettuando, appunto, lavori di manutenzione straordinaria oppure interventi su locali e fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, congiuntamente alla Comunicazione di inizio lavori asseverata vanno trasmessi all’amministrazione comunale anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Ed inoltre va anche allegata una relazione tecnica avente data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato.
In caso di realizzazione dei lavori eseguita senza la previa comunicazione di inizio lavori (oppure in caso di mancata trasmissione della relazione tecnica) si concretizza la spiacevole applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa che si assesta sui 258 euro: tale sanzione viene ridotta fino a due terzi nel caso in cui si provveda a sanare la situazione effettuando la comunicazione ad intervento iniziato.
In conclusione va rammentato che tali regole derivano dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la quale ha modificato in maniera rilevante l’ambito disciplinare della materia.
[shopmaggioli code=”21″ mode=”inline”]
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento