Con la legge 16 gennaio 2013, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 (leggi anche “Competenze professionali, in Gazzetta il decreto sulla certificazione“), i livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono stati suddivisi come segue:
– standard minimi di processo;
– standard minimi di attestazione;
– standard minimi di sistema.
Standard minimi di processo
In relazione al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
1) l’articolazione nelle seguenti fasi:
– identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni;
– in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
– valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni;
– attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;
2) l’adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
Standard minimi di attestazione
In relazione all’attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
1) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
– i dati anagrafici del destinatario;
– i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
– le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.
– i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze;
2) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell’ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.
Standard minimi di sistema
In relazione al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
– l’adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità, nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi previsti;
– l’adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
– il rispetto, per il personale addetto all’erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;
– la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale unica informativa, di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;
– la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
– la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;
– l’adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
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