Attenzione a tenere conto dei vani inagibili nell’attribuzione della categoria catastale. A chiarire la domanda sulla formazione del reddito per i vani inagibili è la Cassazione, che con la sentenza 5175/2020 ha risolto un contenzioso sorto tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
Catasto, i vani inagibili fanno reddito?
Il caso vede il proprietario di un immobile (piano terra più sottotetto), che aveva presentato richiesta di variazione catastale per far passare il sottotetto in classe A/2 (abitazioni di tipo civile) e il piano terra in C/2 (magazzini e locali di deposito). Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini).
Il contribuente aveva però definito il classamento scorretto poiché il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava inservibile e in evidente stato di abbandono.
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La Commissione tributaria della Campania aveva “sospettato” la destinazione abitativa degli interventi del sottotetto (suddivisione in ambienti e sistemazione di finestre e un terrazzo). Inoltre, nessun accertamento aveva verificato lo stato del piano terra, aggiungendo che, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto motivo di richiederne l’accatastamento.
Cos’ha detto la Cassazione sui vani inagibili?
Per l’attribuzione della rendita, bisogna fare riferimento solo alla situazione concreta dell’immobile, mentre agibilità o conformità urbanistica non sono considerate. I giudici hanno infatti spiegato che tutte le parti degli immobili, nello stato in cui si trovano, sono utili a produrre un reddito proprio.
In pratica l’inagibilità di un immobile non lo priva del suo valore economico. Il proprietario si è visto in conclusione in torto a fronte delle obiezioni corrette di Entrate.
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Foto: iStock/Fabio Filzi
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