Catasto fabbricati rurali: le novità su obblighi e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le caratteristiche degli immobili da registrare obbligatoriamente al catasto fabbricati rurali, e le relative sanzioni

Ancem Piemonte (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e l’Agenzia stessa si sono incontrati  per chiarire alcuni dubbi a proposito del censimento al Catasto fabbricati rurali tuttora censiti al Catasto dei Terreni. Lo scopo ultimo dell’incontro è ripulire la banca dati e realizzare il censimento al Catasto Edilizio Urbano del patrimonio immobiliare esistente sul territorio nazionale.

La domanda che Ancem e le Entrate si sono poste è: quali caratteristiche devono avere i fabbricati rurali che bisogna obbligatoriamente iscrivere al catasto? Ecco le principali, in un elenco realizzato dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate con Ancem Piemonte.

Catasto fabbricati rurali: quando è obbligatorio

Sono da accatastare gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale non ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano: bisogna procedere all’accatastamento dell’immobile, consultando un tecnico abilitato. Gli immobili che non rientrano nell’obbligo di dichiarazione sono (è l’elenco riportato all’art. 3, comma 2 e 3, del Decreto Ministeriale 29 febbraio 1998, n. 28):
1) i fabbricati (o porzioni) in corso di costruzione o di definizione,
2) costruzioni non idonee a utilizzi produttivi di reddito a causa del loro degrado,
3) lastrici solari e aree urbane,
4) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq,
5) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale,
6) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni,
7) manufatti isolati senza copertura,
8) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc,
9) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo,
10) i ruderi.

Leggi anche Accordo Catasto fabbricati rurali: quali novità?

Catasto fabbricati rurali, indicazioni per i professionisti

Per l’accatastamento Docfa è stato previsto l’utilizzo della tipologia “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. I professionisti dovranno indicare, nel campo della dichiarazione “data ultimazione lavori”, la data in cui si è verificato il “caso d’uso”, specificando l’evento nelle “note relative al documento e relazione tecnica” (“caso d’uso”, cioè trasferimento di diritti reali, mutazione nello stato giuridico del bene o perdita dei requisiti di ruralità ai fini fiscali).

Catasto fabbricati rurali: i casi non sanzionabili

L’assenza dell’obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all’Ufficio dell’Agenzia che ha trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello cartaceo allegato all’avviso stesso oppure usando il sito dell’Agenzia delle Entrate (Servizi online – Servizi catastali e ipotecari – Servizi catastali e ipotecari senza registrazione – Fabbricati rurali – Ricerca particelle). Bisogna segnalare all’Ufficio anche il caso in cui sul terreno in precedenza occupato da fabbricati rurali ci sia una coltivazione. In questi casi, visto che non c’è nessun obbligo dichiarativo, non ci sarà nessuna sanzione.

Ti potrebbe interessare Fabbricati rurali: le causali e le variazioni negli accatastamenti

Catasto fabbricati rurali: i casi sanzionabili

Nel caso invece in cui l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale ci fosse (termine scaduto il 30 novembre 2012, ex art. 13 comma 14 ter del DL 201/2011), si procederà alla sanzione (minimo 1.032 euro), a meno che che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (Docfa, oltre al precedente Pregeo) e il pagamento della sanzione in misura ridotta (ravvedimento operoso, 1/6 della sanzione minima, cioè 172 euro).

La semplice segnalazione della perdita dei requisiti di ruralità non basta a regolarizzare la posizione catastale e bisogna presentare ugualmente il Docfa. L’obbligo di accatastamento rimane comunque per i fabbricati che passano da esenti non esenti. L’Ufficio dovrà verificare la data dichiarata di perdita dei requisiti, per valutare i presupposti della potestà sanzionatoria (che, secondo 20 comma 1 del DL 472/97, decade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione).

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento