Cambio d’uso da appartamento a studio professionale, valido Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni?

In questo caso, per i lavori di riqualificazione energetica si accede sicuramente all’Ecobonus, perché é un incentivo che si applica a tutti gli interventi, anche non residenziali. Ma succede la stessa cosa anche per il Bonus Ristrutturazioni? Vediamo la risposta

ll caso. Il proprietario di un appartamento (categoria catastale A/3), vuole eseguire degli interventi di recupero del patrimonio edilizio attribuibile all’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e successivi, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nonché interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Inoltre, afferma che al termine dei lavori l’appartamento verrebbe concesso in comodato, al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale. Ciò premesso, chiede se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle detrazioni relative agli interventi sopra prospettati.

Vediamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Cambio di destinazione d’uso da appartamento a studio professionale

In base a quello sostenuto dalle Entrate, le spese per la ristrutturazione di un appartamento convertito in uno studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale, in quanto questa ha valore solo per gli interventi attuati su immobili residenziali.

Note da ricordare:

  • per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni i lavori devono essere eseguiti su parti o edifici residenziali di qualunque categoria catastale (anche rurale);
  • l’Ecobonus si applica a tutti gli interventi, anche non residenziali.

Le spese per la ristrutturazione non fruiscono di detrazione fiscale

Nello specifico, nella risposta 611/2021 del 17 settembre, viene, di nuovo, messo in chiaro:

  • le spese per l’intervento in oggetto non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale, in quanto questa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. In questo caso si parla di Bonus Ristrutturazioni ex art.16-bis del Tuir, che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro, per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021, dall’ultima legge di bilancio che ha modificato l’articolo 16, comma 1, del DL 63/2013);
  • l’Ecobonus (articolo 14, comma 1, DL 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, compresi quelli non “residenziali“.

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Quindi, il cambio d’uso dell’appartamento, che il proprietario vuole riqualificare e ristrutturare, porterà alla perdita dei benefici fiscali secondo l’art.16-bis del Tuir, mentre rimane valida la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus).

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Redazione Tecnica

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