Parcelle servizi di ingegneria e architettura: riflessioni sulle nuove modalità di calcolo

Dopo le modifiche apportate dal Correttivo appalti, facciamo il punto sulle modalità di calcolo della parcella per i servizi di ingegneria e architettura.

Marco Agliata 10/10/25

In attesa del nuovo decreto sulle tariffe professionali che sostituirà il d.M. 17 giugno 2016, e dopo le modifiche apportate dal Correttivo, è utile fare un punto sulle modalità di calcolo della parcella per i servizi di ingegneria e architettura.

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Indice

FORMATO CARTACEO

Guida essenziale alla direzione lavori

Aggiornata allo stato dell’arte normativo e giurisprudenziale (compresi il recentissimo decreto infrastrutture n. 73/2025 e il c.d. “correttivo appalti”, d.lgs. 209/2024), la VI edizione di questa apprezzatissima opera guida il professionista nella corretta esecuzione delle procedure, redazione degli atti e svolgimento delle attività necessarie alla mansione di Direttore dei Lavori.Arricchita dalle parti di commento e dalla giurisprudenza di settore, la trattazione illustra il quadro normativo di riferimento, gli adempimenti e responsabilità e gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.Completo di tabelle, schemi esplicativi, note, il testo individua le criticità più ricorrenti nell’esercizio dell’incarico e fornisce soluzioni d’immediata applicazione. Tra le novità si segnalano il glossario aggiornato, vera e propria appendice tecnica dove sono raccolti ed esposti in ordine alfabetico i termini che costituiscono un riferimento per tutti gli operatori impegnati in questo settore rendendo immediata la conoscenza o la verifica del significato di alcuni termini utilizzati nello svolgimento dell’attività quotidiana, soprattutto in cantiere, e una raccolta di decine di moduli editabili, fondamentali per l’attività di controllo e direzione propria della D.L. Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

 

Marco Agliata | Maggioli Editore 2025

Calcolo parcella servizi di ingegneria e architettura

Per quanto riguarda la progettazione, che ora prevede due soli livelli, permane la possibilità di utilizzare i fogli di calcolo esistenti (ancora strutturati sui precedenti tre livelli) identificando gli elaborati sulla base delle rispettive codifiche e secondo la loro appartenenza ai due nuovi livelli come fissata dalla Tabella A dell’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo, pertanto, sarà sufficiente individuare, sulla base del livello progettuale di rifermento, quali sono gli elaborati oggetto di affidamento (che l’allegato I. 13 colloca nei due diversi livelli progettuali) i cui codici devono essere selezionati nel programma di calcolo dell’onorario della progettazione (è ancora possibile usare i fogli di calcolo disponibili proprio perché i codici sono esattamente gli stessi).

Per tutte le altre attività (direzione lavori, componenti ufficio di direzione lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatore) restano in vigore i parametri e le aliquote esistenti e utilizzabili per il calcolo del corrispettivo con il decreto vigente; l’importo finale sarà oggetto della eventuale riduzione indicata nell’offerta economica.

Preparazione delle offerte

Una volta calcolata la parcella e individuato il corrispettivo delle prestazioni si determinano due condizioni che regolano la preparazione delle offerte e che si legano all’importo risultante:

  1. i corrispettivi di importo pari o superiore a 140.000 euro (articolo 108, comma 2, lettera b) del d.lgs. 36/2023);
  2. i corrispettivi di importo inferiore a 140.000 euro (articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023).

Nel primo caso, importo di tutti i SIA pari o superiore a 140.000 euro, il nuovo comma 15-bis dell’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 (aggiunto dall’articolo 14 del d.lgs. 209/2024, correttivo) prevede che l’aggiudicazione dei contratti in oggetto sia basata su una modalità di selezione riferita alle seguenti condizioni stabilite dall’articolo 14 del d.lgs. 209/2024 che modifica l’articolo 41 del d.lgs. 36/2023:

  • applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatorio sopra la soglia dei 140.000 euro);
  • limite punteggio economico;
  • procedure applicabili = negoziate o sopra-soglia;
  • individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo con le seguenti modalità:
    • il 65% dell’importo determinato sulla base del corrispettivo individuato con il calcolo della parcella assume la forma di un prezzo fisso (questo significa che per questa quota parte il prezzo è bloccato e gli operatori competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi);
    • il 35% dell’importo determinato sempre dal calcolo della parcella assume la forma di una quota variabile e quindi può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
    • il metodo di calcolo del punteggio economico è riportato all’allegato I.13, nuovo comma 2-bis al d.lgs. 36/2023 aggiunto dall’articolo 83 del d.lgs. 209/2024 (correttivo);
    • il punteggio economico massimo deve essere contenuto entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo.

Per le attività di direzione lavori, componenti ufficio di direzione lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatore resta applicabile l’equo compenso, come richiamato dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 36/2023 e la relativa offerta economica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge.

Nel secondo caso, importo dei SIA inferiore a 140.000 euro affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 (affidamento diretto), il nuovo comma 15-quater stabilisce che: “… i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%”. Questa prescrizione comporta che nel caso dei corrispettivi inferiori a 140.000 i soli compensi relativi alla progettazione (ambito di applicazione dell’allegato I.13) sono soggetti al limite di ribasso massimo del 20%.

Ne deriva che per le attività di direzione lavori, componenti ufficio di direzione lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatore, come nel caso precedente, resta applicabile l’equo compenso, come richiamato dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 36/2023 e la relativa offerta economica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge 49/2023, con il criterio dell’OEPV o del minor prezzo e la procedura dell’affidamento diretto (anche senza richiesta di più preventivi).

Tabella di sintesi

Nella seguente tabella di sintesi si riportano gli elementi principali riferiti alle due condizioni principali descritte.

Articolo d.lgs. 209/2024 (correttivo)Articolo d.lgs. 36/2023 modificatoAmbito delle modificheNuove prescrizioniRiferimenti normativi
Articolo 14Articolo 41 nuovo comma 15-bis    

(procedure affidamento: negoziate o sopra-soglia)
SIA con importo pari o superiore a 140.000 euro

Applicazione criterio OEPV        
Progettazione
65% quota fissa
35% quota ribassabile    
limite punteggio economico 30%    

per le altre attività (direzione lavori, sicurezza, collaudo…) = equo compenso  
art. 41, nuovo comma 15-bis del d.lgs. 36/2023  

art. 108, comma 2 lettera b) d.lgs. 36/2023  

allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 per i parametri di calcolo dei corrispettivi della progettazione  
Articolo 41 nuovo comma 15-quater    

(procedura affidamento: diretto)
SIA con importo inferiore a 140.000 euro    

Applicazione criterio OEPV o minor prezzo (nel caso siano richiesti preventivi che non sono obbligatori)
Progettazione
riduzione percentuale dei corrispettivi calcolati secondo le modalità dell’allegato I.13 non superiore al 20%  

per le altre attività (direzione lavori, sicurezza, collaudo…) = equo compenso  
nuovo comma 15-quater dell’articolo 41 del d.lgs. 36/2023  

art. 50, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023  

allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 per i parametri di calcolo dei corrispettivi della progettazione  

Ai sensi di quanto disposto dal nuovo comma 15-ter dell’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera i) punto b) del d.lgs.- 209/2024, restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all’articolo 54, comma 1, terzo periodo del d.lgs. 36/2023.

Obbligo BIM e incremento parcella

In applicazione dell’articolo 2, comma 5 dell’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 è previsto che negli appalti per i quali è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) alla parcella (per la progettazione) dovrà essere applicato un incremento percentuale del 10% in aggiunta sul calcolo degli onorari; sull’importo si aggiunge la percentuale delle spese.

L’applicabilità della soglia di € 5.538.000,00 che fa scattare l’obbligo di utilizzo degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per i beni culturali è riferita ai seguenti edifici (articolo 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004):

  • cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
  • le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 42/2004 (dichiarazione di interesse culturale):

    • a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
    • b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
    • c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
    • d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
    • d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
    • e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

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