Caduta in condominio. Ne rispondono solo i condomini o è corresponsabile il danneggiato?

A risponderne è il condominio ma non si può escludere una corresponsabilità del danneggiato incauto, tenendo conto della sua età avanzata. Ecco cosa ha deciso il Tribunale

Per la caduta del condomino, causata dal dislivello tra la piattaforma dell’ascensore ed il pavimento di un piano, ne risponde sempre solo il condominio o può ricorrere una corresponsabilità del danneggiato?

La risposta è che ne risponde il condominio ma non si può escludere una corresponsabilità del danneggiato incauto, da valutare, però, tenendo conto della sua età avanzata.

Analizziamo il caso nel dettaglio e vediamo cosa è emerso dalla sentenza n.226 del 22 marzo 2021 del Tribunale di Savona. Il riferimento è l’art. 2051 c.c., mentre per i precedenti giurisprudenziali, si fa riferimento alla Sentenza n. 1000 del primo dicembre 2015 del Tribunale de L’Aquila.

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Caduta in condominio: la vicenda

Un’anziana condomina, entrando nell’ascensore, – a causa del dislivello di circa venti centimetri tra la piattaforma dell’ascensore stesso e il livello di piano – cadeva a terra subendo delle lesioni: di conseguenza chiedeva al Tribunale che fosse dichiarata la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite.

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Il condominio chiamava in manleva la compagnia di assicurazione.

Successivamente i condomini e la terza chiamata si difendevano osservando che la danneggiata – che conosceva lo stato dei luoghi – con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto accorgersi del pericolo. Inoltre i convenuti sottolineavano come il ballatoio condominiale fosse perfettamente illuminato e come l’ascensore fosse di agevole accesso avendo una doppia porta.

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La responsabilità dei condomini

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità (da custodia) del condominio. In particolare il giudice ligure ha notato che il dislivello tra il pavimento dell’ascensore ed il livello di piano non era di pochi centimetri (ipotesi frequente di arresto non ottimale dell’ascensore) ma assumeva dimensioni apprezzabili; di conseguenza, secondo lo stesso giudice, non era facilmente percepibile, soprattutto da una donna in età molto avanzata da cui non poteva esigersi un livello di attenzione pari a quello che si può pretendere da una persona giovane ed in perfetta salute.

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Alla luce di queste considerazioni, i condomini sono stati considerati responsabili per l’accaduto ma i danni sono stati lievemente ridotti in quanto comunque, per il Tribunale, vi è stata una colpevole disattenzione dell’anziana condomina. Secondo lo stesso giudice la condotta della vittima (poco attenta) è stata concausa dell’evento ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 30%.

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In ogni caso il condominio è stato condannato a risarcire l’anziana condomina. Tuttavia, il Tribunale ha condannato la terza chiamata (cioè l’assicurazione del caseggiato) a manlevare il condominio. L’anziana condomina avrebbe voluto anche il rimborso delle spese per un viaggio nei Caraibi già prenotato e pagato alla figlia perché, dopo l’infortunio, non era potuta partire: in tal caso, però, non esiste un collegamento causale diretto col sinistro e, quindi, la richiesta è stata respinta.

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Quanto incide la condotta del danneggiato?

La decisione del Tribunale di Savona è condivisibile se si considera che il condominio è obbligato ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché i condomini o i terzi estranei non subiscano un danno per colpa delle cose comuni (scale, ascensori, tetti, facciate, cortili, ecc.).

Tale responsabilità da custodia è disciplinata dall’articolo 2051 c.c., secondo cui chi ha il potere di controllo e di vigilanza su una cosa risponde dei danni da essa causati, fino al limite del caso fortuito, quando, cioè, il danno derivi da un episodio del tutto imprevedibile e inevitabile, ivi compresa l’eventuale condotta imprudente dello stesso danneggiato.

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Ciò premesso, bisogna ricordare che, in un caso analogo, la Cassazione ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell’ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto (Cass. civ., sez. III, 22/06/2016, n. 12895).

Il Tribunale di Savona, invece, ha ritenuto che la condotta del danneggiato abbia comunque concorso a causare l’evento (nella misura del 30%), senza però escludere la responsabilità oggettiva del condominio. Questa conclusione è pienamente condivisibile atteso che l’ordinaria cautela deve essere valutata tenendo conto delle condizioni del soggetto al quale è richiesta.

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La condomina danneggiata, infatti, era in precarie condizioni di salute, quasi novantenne ed il dislivello di 15-20 cm non poteva certo ritenersi esiguo in rapporto ad un utente fragile e dalla mobilità ridotta. Spetta in ogni caso al condominio dimostrare la colpa del danneggiato e che la caduta determinata dal dislivello fra il pavimento della cabina dell’ascensore e quello del piano di arresto sia stata causata da un suo comportamento poco attento.

In ogni caso, il fatto di aver affidato la manutenzione dell’impianto ad una ditta non elide la responsabilità per danni a terzi, anche se il condominio può convenire in giudizio l’ascensorista per chiedere di essere da questo manlevato per il risarcimento dei danni che fosse eventualmente condannato a pagare al danneggiato.

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

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Giuseppe Bordolli

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