Bonus fiscali: rischio riconoscimento e nuove disposizioni per la salute e la sicurezza nei cantieri

Le misure applicate contro le frodi e in favore della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quelle legate agli impianti da fonti rinnovabili e al DL 146/2021 introducono importanti novità in materia edilizia. Vediamo quali

Il DL 13 del 25 febbraio 2022, recante le cosiddette misure urgenti per il contrasto alle frodi e la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili e il DL 146/2021 introducono novità e aggiornamenti rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza all’interno dei cantieri edili.

Inoltre, uno sguardo è rivolto verso i provvedimenti degli organi di vigilanza per contrastare il lavoro irregolare.

Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche.

Riconoscimento dei bonus: la disposizione legislativa

Il decreto legge 13 del 25 febbraio 2022 (Decreto Antifrodi bis) inserisce il comma 43-bis all’art. 1 alla Legge 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), introducendo nuovi obblighi a partire dal 28 maggio 2022, decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore del DL.

Il sopracitato comma dispone che i benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio e s.m.i., inerenti i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Anche per il rilascio del visto di conformità e i soggetti responsabili verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.

L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell‘INPS e delle Casse edili.

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Quali sono i bonus interessati

In riferimento alla fattispecie, i lavori edili elencati nell’allegato X al D.Lgs. 81/08  comprendono:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee (in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali), comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile:

  • gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Ne consegue quindi, che oltre a tutti gli interventi relativi al Superbonus 110%, sono interessati dal disposto anche:

  • interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 75%;
  • interventi Ecobonus-ristrutturazioni 50%;
  • interventi relativi a Ecobonus e Sismabonus ordinari;
  • impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di autoveicoli;
  • interventi relativi al Bonus Facciate 60%.

Sono inclusi nel provvedimento il Bonus Mobili anche cumulato con il Bonus Ristrutturazioni, le sistemazioni a verde, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

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Provvedimento di sospensione

Il DL 146/2021 e la successiva conversione (Legge n° 215 del 17 dicembre 2021) hanno introdotto importanti novità al D.Lgs 81/08, riguardo il contrasto del lavoro irregolare e violazioni in materia di salute e sicurezza.

Dal 21 dicembre 2022 è in vigore il nuovo art.14 del DLgs 81/08, completamente sostituito e recante il titolo: Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Mentre nella formulazione precedente era prescritta la “possibilità di adottare”, oggi l’INL (Ispettore Nazionale dei Lavori), adotta il provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero che siano inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I, che è stato interamente riformulato prevedendo ora anche ”l’importo somma aggiuntiva” per ogni violazione:

ALLEGATO I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione e addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi Euro 3.000
10 presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni idonee a proteggere i lavoratori dai rischi Euro 3.000
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
12-bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto Euro 3.000

Ai sensi del comma 10, tali somme aggiuntive sono raddoppiate in caso l’impresa sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti. Inoltre, nel caso di reiterazione delle violazioni, l’adozione del provvedimento di sospensione scatterà semplicemente in seguito all’accertamento di una delle violazioni elencate.

Il periodo di sospensione

Per tutto il periodo di sospensione c’è il divieto per l’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, per l’adozione del provvedimento interdittivo.

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Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento è punito con l’arresto fino a sei mesi (nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare).

Nel caso di lavoro irregolare il provvedimento potrà essere revocato non solo previa regolarizzazione contrattuale dei lavoratori, ma anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, di formazione e informazione, nonché del pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro (qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari) e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Nel caso di violazioni in ambito salute e sicurezza, previo:

  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  • nelle ipotesi di cui all’Allegato I il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Ridefinizione del preposto

Il DL 146/2021 è intervenuto incisivamente nella ridefinizione del ruolo e precisamente; nell’individuazione del Preposto (art. 18), dei nuovi obblighi (art. 19), della formazione (art. 37) e degli impatti che ne conseguono secondo l’articolo 26 per i lavori in appalto e subappalto.

La nomina

In riferimento all’individuazione, disciplinata dall’art. 18, che definisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, è stata aggiunta la lettera b-bis) al comma 1, che prevede di:

“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”

In pratica è sancito che l’individuazione del preposto dovrà avvenire tramite nomina formale e la possibilità di prevedere un compenso specifico per lo svolgimento delle attività, che sono incrementate in seguito alla riformulazione dell’articolo 19.

I nuovi obblighi

L’art.19 è stato integrato da due importanti disposizioni che estendono notevolmente l’azione del preposto sia in termini di natura comportamentale dei lavoratori che in riferimento a problematiche imputabili agli strumenti di lavoro.

In seguito alla riformulazione della lettera a) del comma 1, dovrà:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, in base alla nuova lettera f-bis del medesimo comma, dovrà, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

I nuovi obblighi formativi

Fra le modifiche dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08, oltre al nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno prossimo, rilevano il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro e l’adeguamento della formazione prevista per il preposto, sia in riferimento all’aggiornamento, che da quinquennale diventa biennale, sia in riferimento all’obbligatorietà di essere svolte interamente con modalità in presenza.

Attività in appalto e subappalto

All’articolo 26 del D.Lgs 81/08 il nuovo comma 8-bis prescrive che:

“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.”

Ne consegue che anche i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, possono segnalare la mancata indicazione agli appaltatori ed eventuali subappaltatori nei propri documenti, fermo restando che per quest’ultimi è comunque è sconsigliato nominare un solo preposto in modo da garantirsi la copertura in caso di attività eseguite su più cantieri.

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Foto di copertina: iStock/AzmanL

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