Bonus fiscale prima casa: ecco quando si può godere dell’agevolazione

Scarica PDF Stampa

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali concesse a chi acquista un’abitazione da destinare ad abitazione principale (il c.d. Bonus prima casa) è condizione imprescindibile non vantare alcun diritto reale su altri immobili sui quali si sia già goduta l’agevolazione.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito di un contribuente che chiede se sia possibile fruire dell’agevolazione fiscale per la prima casa anche nell’ipotesi che il richiedente sia proprietario (per il 100% o per una quota inferiore) di altro immobile ricevuto per successione ereditaria che insiste, però, su un territorio comunale diverso.

La risposta delle Entrate è chiarissima e non lascia adito a dubbi. Scrive l’Agenzia: “Le agevolazioni prima casa possono essere fruite a condizione di non essere titolari in via esclusiva o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Diverso è, invece, il caso in cui l’immobile per il quale si chiede il Bonus prima casa si trovi in un Comune diverso da quello dove è ubicato un altro alloggio di proprietà o su cui si vantano dei diritti reali di diversa natura.

Dall’Agenzia delle Entrate, infatti, si specifica che il bonus d’imposta è concesso solo a condizione che l’acquirente dell’immobile da destinare a prima casa non sia titolare “neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa”.

Quindi, nel caso un soggetto che possieda (o vanti un altro diritto reale), interamente o solo per una quota, un immobile sul quale non ha goduto dell’agevolazione prima casa, può ottenere il bonus “qualora acquisti un’abitazione in un Comune diverso”.

Per approfondire si può consultare anche il dossier di Ediltecnico.it dedicato alle tasse sulla casa.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento