Bonus facciate, vale per pareti posteriori “non visibili” da strada?

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L’Agenzia continua a chiarire i dubbi sulla questione Bonus facciate (soprattutto dopo la pubblicazione dei decreti attuativi legati al Superbonus 110%). Già con la risoluzione n. 60 dello scorso 28 settembre 2020, dedicata ai condomini, aveva definito l’applicazione delle norme previste dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio (34/2020) richiamando i suoi documenti di prassi e, in particolare, la circolare n. 24/2020.

Il Superbonus 110% di fatto comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate dal 90 al 110%. Bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il cappotto) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.
Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (con possibile proroga).

L’ennesimo quesito chiarito per ottenere l’agevolazione è: il bonus facciate vale per pareti posteriori non visibili dalla strada? Vediamo in dettaglio la spiegazione dell’Agenzia.

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Bonus facciate, vale per pareti posteriori “non visibili” da strada?

La questione in esame riguarda un condominio che ha deciso di fare interventi per il ripristino delle facciate esterne, oltre alla messa in sicurezza dei balconi. I lavori comprendono anche la facciata posteriore dell’edificio, che non è visibile dalla strada. Secondo il condominio, non c’è dubbio che tale intervento sia agevolabile, in quanto tale parete è comunque parte del perimetro esterno dell’immobile. È davvero così?

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L’agenzia risponde con la risoluzione n. 415 del 28 settembre 2020.

Il bonus facciate afferma che la detrazione viene concessa per interventi su edifici che ricadono nelle “zone territoriali omogenee“. Si tratta di “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (cosidette zone A)” e di “parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2“.

Bonus facciate, cosa è agevolato?

Gli interventi per ottenere il bonus devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Sono ammessi a bonus facciate, “gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale”.

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Vale per la facciata “nascosta”?

Entrate ha risposto che si può usufruire del bonus facciate “a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica“. Ma, precisa l’Agenzia, non potrà essere lei stessa a valutare in concreto quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada.

Conclusione

L’Ente propone pertanto la seguente soluzione: “Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) per interventi di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione”.

Anche sul rifacimento della facciata, si può usufruire, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

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In alternativa, “i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione”.

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Foto: iStock/gerenme

Redazione Tecnica

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