Bonus facciate, serve la comunicazione inizio lavori

Davide Galfrè 02/03/20
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La guida dell’Agenzia delle Entrate che specifica ed illustra meglio i meccanismi del Bonus Facciate è solamente di pochi giorni fa, e nonostante le ampie critiche già riportate (>> vedi: Bonus facciate, Unicmi chiede chiarimenti a Entrate), è bene approfondirne i punti principali.

Bonus facciate, serve la comunicazione inizio lavori

La Legge di Bilancio ha introdotto questa nuova agevolazione fiscale che prevede la detrazione da ripartire in dieci anni corrispondente al 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in specifiche zone del piano regolatore comunale.

La detrazione è infatti possibile solo per i fabbricati che si trovano nelle zone che il piano regolatore individua come:
zone A, centri storici;
zone B, zona di completamento comprendente aree edificate o parzialmente edificate.

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Bonus facciate, quali aree restano escluse?

Si tratta, detto grossolanamente, delle zone cittadine già ampiamente edificate con fabbricati che hanno necessità di essere mantenuti in efficienza; purtroppo non sono comprese nella definizione delle zone con diritto al Bonus Facciate le “Aree Agricole” o le “Aree di Completamento” proprio perché la normativa è rivolta a rinnovare e mantenere sane le facciate degli edifici esistenti nei centri urbani già consolidati.

Per quali tpologie di edificio vale?

Invece non ci sono limiti in riferimento alla tipologia di edificio oggetto di lavori: il Bonus Facciate vale sia per le villette unifamiliari, sia per le palazzine o i condomini e qualunque sia la destinazione che vi si svolge all’interno (uffici, abitazioni, negozi etc.).

Quali lavori sono ammessi?

I lavori possono riguardare la manutenzione ed il rifacimento di tutte le superfici opache del fabbricato mentre sono esclusi gli interventi sulle finestre che invece godono della detrazione fiscale per Risparmio Energetico.

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Di fatto, gli interventi che possono usufruire della detrazione fiscale del 90% sono i seguenti:
tinteggiatura della facciata e delle ringhiere;
– rifacimento dei cornicioni, dei basamenti e dei pilastrini;
– rifacimento dell’intonaco;
– restauro dei marmi di facciata (ad esempio mensole o altri inserti).

Sono inclusi anche i pluviali e le grondaie, i parapetti ed i cornicioni (considerati elementi caratteristici di una facciata) mentre restano escluse le spese per portare l’illuminazione in facciata o qualunque altro particolare impianto posto lungo in facciata.

Facciata esterna o interna? E il cappotto termico?

Se la facciata è prospiciente un cortile interno o una chiostrina la detrazione è possibile solamente se la facciata è visibile dalla pubblica via, altrimenti si perde il diritto alla detrazione.

Quando i lavori riguardano il rifacimento dell’intonaco per più del 10% della superficie disperdente dell’edificio, allora è obbligatorio provvedere ad installare il cappotto termico per diminuire le dispersioni di calore; in tutti gli altri casi, come ad esempio la mera ritinteggiatura, non è obbligatorio installare il cappotto termico ma resta comunque un intervento abbinabile.

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L’indirizzo sembrerebbe essere permissivo da parte dell’Agenzia delle Entrate e vorrebbe che quanto si installi il cappotto termico unitamente al rifacimento della facciata, sia possibile avere la detrazione del 90% del Bonus Facciata sul complessivo delle opere, poiché tra le spese agevolabili rientrano “il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie”.

Bisognerà comunque rispettare i valori di trasmittanza minima di cui al Decreto 26/06/2015 e procedere con la compilazione della pratica ENEA e la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile oltre a verificare la necessità della Notifica Preliminare all’ASL nel caso di presenza di due o più imprese.

In tal senso si resta in attesa di un possibile ulteriore chiarimento che magari limiti la detrazione del 90% per la sola finitura della facciata e precisi che per le opere legate al risparmio energetico la detrazione è solamente del 65%; ma per il momento l’interpretazione apparirebbe essere quella più permissiva che prevede il 90% per tutte le opere.

Chiaramente è bene presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori, quand’anche sia solo una Comunicazione di Inizio Lavori per manutenzione ordinaria della facciata.

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Davide Galfrè

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