La nuova circolare 17/E, datata 26 giugno 2023, costituisce infatti una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative alle spese per gli interventi edilizi, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi.
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La nuova circolare risulta quindi utile per i contribuenti che hanno bisogno di chiarimenti e direttive per la compilazione della dichiarazione dei redditi, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati (ma anche per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria).
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Per agevolare la consultazione, i paragrafi della circolare seguono l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023, e sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento.
La circolare 17/E richiama i documenti di prassi ancora attuali e fornisce chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. Si tratta quindi del riferimento per eccellenza da prendere in considerazione per tutti gli eventuali dubbi intrepretativi.
La circolare contiene inoltre l’elenco completo della documentazione che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Circolare 17/E Bonus Edilizi: novità rilevanti
Bonus Barriere Architettoniche 75%
Le novità più rilevanti contenute nella circolare 17/E di Entrate riguardano in particolar modo il Bonus Barriere Architettoniche 75%, l’agevolazione edilizia più discussa del momento su cui si attendevano con ansia chiarimenti ufficiali.
Infatti, nonostante una recente risposta ad interpello da parte di una Direzione Regionale dell’Agenzia, che dava l’esplicito OK all’utilizzo dell’agevolazione anche per il solo rifacimento di infissi in appartamento, anche senza ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche (>> ne parliamo in questo articolo), non era ancora arrivato un chiarimento generalizzato da parte dell’Agenzia.
Ascolta anche la puntata del nostro podcast Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche e infissi, cosa c’è da sapere
Ora invece in questa circolare si legge nero su bianco che “Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro“.
Quindi ora c’è la conferma ufficiale che gli interventi effettuati in appartamento posto in condominio, anche se non funzionalmente indipendente, possono essere agevolati al 75%, e su un limite di spesa non di 30 mila euro, come ipotizzato, ma di 50 mila.
Presente anche un chiarimento sul trasferimento della detrazione (in caso non si sia optato per cessione del credito/sconto in fattura). Si legge infatti: “In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate”.
Seguiranno articoli di approfondimento in merito a questa e altre novità contenute nella circolare 17/E. Intanto consigliamo la lettura dell’ebook (in pdf) Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili (Maggioli editore, giugno 2023).
Bonus Batterie Accumulo
La nuova circolare introduce un’importante novità per quanto riguarda il Bonus Batterie di Accumulo, ovvero l’agevolazione che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
La percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun richiedente non era stata stabilita a priori, ma è stata calcolata in base al numero di richieste pervenute, ed entro il limite complessivo di spesa. Per il 2023 la percentuale di credito spettante si era fermata al 9,1514%, e questo aveva causato molte lamentele, perché la scelta dell’uso in detrazione avrebbe invece garantito un rimborso del 50% della spesa (anche se spalmato in 10 anni). Non risultava più possibile però tornare sui propri passi.
Ora invece l’Agenzia cambia le carte in tavola, e nella circolare 17/E si legge che “il divieto di cumulo non vieta al contribuente, che abbia presentato istanza per l’accesso al credito d’imposta nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle, senza avervi poi espressamente rinunciato, di optare in sede di dichiarazione dei redditi per la detrazione, se ritenuta più favorevole” >> approfondisci con questo articolo.
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