(Articolo in aggiornamento) Via libera alla possibilità per le banche di cedere i crediti da bonus edilizi ai propri correntisti, in qualunque momento.
L’offerta, però, potrà riguardare solo i cosiddetti “clienti professionali” privati, ossia i clienti esperti e non tutti i correntisti.
Opzione invece esclusa per Poste spa. Il nuovo il decreto Aiuti in vigore dal 18 maggio modifica infatti l’ultima versione delle norme sulla cessione dei crediti entrata e prevede la nuova opportunità che dovrebbe far ripartire il mercato.
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Cosa cambia col decreto Aiuti
Il decreto Aiuti modifica l’ultima versione delle norme sulla cessione dei crediti entrata in vigore il 29 aprile scorso.
Con il nuovo meccanismo la prima cessione continua ad essere libera per tutti, ossia si può scegliere il soggetto al quale cedere il credito senza nessun vincolo.
La seconda cessione, ossia l’operazione effettuata da chi ha acquistato il primo credito, come pure la terza cessione, invece, potranno avvenire solo all’interno del sistema degli intermediari finanziari controllati dalla Banca d’Italia. In questo ambito, però, le banche avranno la possibilità di cedere “sempre” (e non più quindi in numero limitato) crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte loro.
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Niente cessione ai clienti “ordinari”
Attenzione, però, la possibilità per le banche di cedere i crediti ai propri correntisti non significa che potranno cederli a chiunque. Le nuove norme, infatti, limitano la possibilità di cessione ai soli clienti professionali privati.
Con questa definizione s fa riferimento ad una categoria di soggetti definita dalle norme di Banca d’Italia e CONSOB.
Un cliente professionale è dunque un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si tratta in pratica di soggetti finanziariamente preparati e quindi in grado di valutare la convenienza ad acquistare questi crediti.
Una scelta fatta per limitare la circolazione dei crediti solo verso persone in grado di utilizzarli effettivamente, dato che i correntisti che li accertano potranno poi usarli solo in compensazione.
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Poste fuori dal giro
A meno di ulteriori modifiche (il testo circolato non è ancora in Gazzetta) la possibilità di cedere i crediti ai propri correntisti, ancorché preparati, è esclusa per Poste Italiane. Il decreto, infatti, offre la nuova opzione esclusivamente alle banche e alle società che fanno parte di un gruppo bancario. Tutto da vedere cosa potrà comportare questa nuova situazione.
Sdoppiamento codici
Ancora una novità ma questa volta potrebbe essere davvero quella che rimette in moto la cessione dei crediti. Sarà infatti possibile cederli per singola annualità. In pratica dopo la prima cessione, che riguarderà l’intero importo del credito, chi lo ha acquistato potrà decidere di cedere a sua volta non l’intero importo ma, appunto le singole annualità, anche a soggetti diversi. Si semplifica quindi di molto tutto il sistema.
Per questo è prevista a breve una circolare dell’agenzia delle entrate. Ad annunciare la novità lo stesso direttore Ruffini nel corso di un convegno nel quale ha spiegato che ci sarà un doppio bollino:
“In sostanza il credito potrà essere ceduto con singoli codici univoci relativi alle singole annualità a cui si riferisce. Ognuno di quegli anni può avere un codice ulteriore e può essere ceduto a soggetti differenti, senza necessariamente trovare un acquirente che si compri tutto il pacchetto. È possibile trovare soggetti diversi, ciascuno dei quali prende soltanto una frazione“.
Come cambia il Decreto Rilancio
Di seguito le modifiche che subisce il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Art. 121 dopo il decreto Aiuti.
Testo | Modifica |
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: | |
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;
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a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; |
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
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b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. |
Da non perdere
Il pacchetto operativo scaricabile Le regole per le asseverazioni con il decreto costi massimi (Prezzario MiTE) di Antonella Donati raccoglie una selezione di documenti e di indicazioni utili da applicare al proprio caso.
Nella raccolta, il professionista troverà:
- un documento esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022);
- l’allegato A con i costi massimi specifici;
- la raccolta normativa di riferimento;
- il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera;
- le FAQ ENEA;
- la modellistica in formato editabile .docx per le asseverazioni delle congruità delle spese per i lavori rientranti nell’ecobonus.
Consigliamo anche
Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone. Il professionista troverà all’interno:
- una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter;
- il modulo per la cessione del credito attualmente in vigore;
- le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
- il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
- una tabella con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.
Immagine:iStock.com/pcess609
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