Bonus Barriere 75%: possibile o no la cumulabilità con altri Bonus?

Sì è possibile, a patto che si tratti di interventi diversi e che siano distintamente contabilizzate le spese. Per meglio capire come funziona la cumulabilità ecco un esempio pratico

Lisa De Simone 20/06/23
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Bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche su tutti gli immobili e per tutti gli interventi che hanno le caratteristiche richieste dalla normativa.

Dopo gli ultimi chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sul riconoscimento della detrazione anche per la semplice sostituzione degli infissi, viene dunque confermata la possibilità di ottenere l’agevolazione ad ampio raggio.

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Ma visto che questo è a tutti gli effetti un bonus a sé, come regolarsi in caso di ulteriori interventi sullo stesso immobile? Quali limiti e quali requisiti? Facciamo il punto alla luce delle indicazioni date delle Entrate sulla cumulabilità dei bonus in generale e su questo in particolare.

Lisa De Simone ha preparato per noi una guida completa a questa agevolazione: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento. Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili (Maggioli editore, giugno 2023).

I requisiti per l’agevolazione

Come risulta dai documenti di prassi, a partire dalla circolare 57/1998 che contiene le regole riconfermate dall’Ade negli ultimi 25 anni, con interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989 e D.M 236/1989) si intendono “opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori); gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.

Nel caso in cui gli interventi vengano realizzati all’interno dei singoli appartamenti si tratta di opere che possono essere effettuate a pieno titolo nell’ambito dell’edilizia libera, come previsto dal D.M. e marzo 2018, che cita espressamente questi interventi. Non è richiesta perciò la presentazione della CILA, ma solo l’indicazione nella fattura che l’intervento effettuato rispetta i requisiti del D.M. 236/1989, come richiesto dalle norme (art. 119-ter dl 34/2020).

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Limiti di spesa e opere di completamento

Quanto ai limiti di spesa, con l’ultimo documento delle Entrate è stato confermato l’importo massimo di 30 mila euro per gli appartamenti nei condomini con più di otto unità immobiliari, e di 40 mila per quelli più piccoli. Il tetto di spesa di 50 mila è applicabile solo in caso di villette unifamiliari >> leggi anche l’aggiornamento Bonus Barriere 75% in appartamento: tetto di spesa a 50 mila euro

Tra i costi che possono rientrare nella detrazione al 75%, occorre considerare, come per tutti gli altri bonus sulla casa, non solo quelle specifiche del singoli intervento ma anche le spese “necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme”. E la lista è quanto mai lunga, come chiarito dalle Entrate nella risposta 461/2022.

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Nuovo bagno, pavimenti e impianti elettrico

Il quesito riguardava il rifacimento di un bagno con ampliamento della porta di accesso. “Con riferimento al caso di specie – si legge nel documento – si osserva preliminarmente che, qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari”.

Per eventuali altri interventi che non rientrano nello specifico del bonus, precisa ancora l’AdE “sarà possibile usufruire del bonus del 50% per ristrutturazione”. In sostanza anche in questo caso si possono “cumulare” le due agevolazioni, a patto che, ovviamente, si tratti di interventi diversi, e che siano distintamente contabilizzate le spese.

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Un caso concreto

Prendiamo ad esempio un intervento su una villetta a due piani che comprenda l’installazione di un ascensore interno (32 mila euro), l’allargamento delle porte con abbattimento di pareti e conseguente necessità di sostituire anche i pavimenti), il rifacimento di due bagni (piano terra e primo piano).

Come regolarsi per evitare problematiche con le Entrate, alla luce di limiti di spesa imposti?

Nel caso specifico visti i costi dell’ascensore, per il bonus barriere si hanno a disposizione solo altri 18 mila euro. Conviene sfruttarli al meglio intervenendo sulle modifiche che non possono essere oggetto di contestazione. Bagni o porte, allora? La spesa potrebbe essere riservata ai due bagni, ma considerando che senza un progetto (in quanto non occorre la CILA) è più facile giustificare l’ampliamento delle aperture, l’acquisto delle nuove porte e il rifacimento del pavimento come intervento rientrante nell’ambito delle barriere architettoniche, in questo specifico caso conviene “accontentarsi” della detrazione del 50% per i bagni. Sarà infatti sufficiente la fattura con delle nuove misure applicate agli infissi in base al D.M. 236/1989 per rispettare le norme.

Leggi anche la risposta al quesito: Superbonus unifamiliare. Esaurito plafond annuo, è possibile usufruire di un nuovo Bonus?

Fatture sempre distinte

Quanto alle fatture, nel caso in cui sia stato stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi, è necessario che i corrispettivi siano indicati in maniera distinta, quanto meno in fattura, anche ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4% per le prime opere.

Se manca questa distinzione, infatti, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni, ossia in questo caso a quella del 10%.

Leggi anche gli approfondimenti:
– Ascensori: come agevolare l’installazione con il Bonus Barriere Architettoniche 75
– Ok al Bonus Barriere Architettoniche 75 per sostituire gli infissi nel singolo appartamento
– Automazione in casa con la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
– Rifare il bagno con il Bonus Barriere Architettoniche 75: le regole da seguire

>> Tutto sul Bonus Barriere Architettoniche 75% in questa pagina <<

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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.  

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