Il bonus alberghi, cioè il credito d’imposta del 30% ai proprietari di alberghi che ristrutturano (all’art. 10 del Decreto Legge n. 83/2014) era stato confermato dalla legge di Stabilità 2016 ed è utilizzabile anche insieme ai bonus di cubatura dei piani casa regionali. In sostanza, secondo la legge di Stabilità 2016, si può ristrutturare un albergo aumentando la cubatura e usufruendo del bonus del 30%.
L’Agenzia Entrate ne ha confermato l’applicabilità con la Circolare 20/E del 18 maggio 2016. Per beneficiare dell’agevolazione il Modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa.
A focalizzare la novità sul bonus alberghi è una nota dell’Ance: “Confermata l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio“.
La norma del Dl 83/2014 ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 200.000 euro nel triennio 2014-2016 alle imprese alberghiere che effettuano:
– manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”);
– incremento dell’efficienza energetica;
– eliminazione delle barriere architettoniche.
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
Il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare nelle strutture. Unica condizione: i mobili non devono essere dismessi dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto.
L’agevolazione: 1) viene ripartita in tre quote annuali uguali, 2) è riconosciuta nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime “de minimis”, 3) non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria, 4) è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24.
Per rendere utilizzabile l’Art-Bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare del credito.
Nonostante tutto, però, l’operatività dell’Art-bonus anche agli interventi di aumento di cubatura è subordinata a un Decreto ministeriale che non è ancora stato emanato e che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito, cioè:
– le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
– i singoli interventi agevolabili (nell’ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell’art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014);
– le procedure per l’ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande;
– le soglie massime di spesa ammissibile per ogni singola voce di spesa;
– le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione.
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