L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un nuovo chiarimento in merito alla detrazione del 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio.
Il chiarimento, contenuto nella risposta n. 89 del 7 aprile 2025 (scaricabile a fine articolo) pubblicata sulla rubrica Fisco Oggi, affronta un caso particolare: due edifici distinti, catastalmente autonomi, ma con un unico accesso carrabile e pedonale.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come va interpretata in questa situazione specifica.
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Indice
Unico accesso, ma edifici distinti: il principio fondamentale
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un complesso immobiliare formato da due edifici separati, uno accatastato come B/5 (scuole, laboratori scientifici) e l’altro come C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie), uniti da un unico accesso esterno.
Il contribuente ha avviato lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione dei cancelli.
La risposta dell’Agenzia chiarisce che, anche in presenza di un accesso comune, se gli edifici risultano distinti e catastalmente autonomi, ciascuno ha diritto alla detrazione in modo indipendente. Il limite di spesa ammissibile, quindi, non si cumula ma si calcola separatamente per ciascun fabbricato, in base alla categoria catastale di appartenenza.
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Attenzione alla data di inizio lavori
Un punto cruciale del chiarimento riguarda il momento in cui è stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata): il contribuente l’ha depositata il 7 settembre 2023 e i lavori sono iniziati il 7 ottobre 2023.
Questo significa che, per questo caso specifico, si applica ancora la normativa originaria dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ante modifiche introdotte dal decreto-legge n. 212/2023, che ha ristretto l’ambito degli interventi agevolabili.
A partire dal 30 dicembre 2023, infatti, la detrazione del 75% è stata limitata a una serie di interventi ben precisi: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Tuttavia, come previsto dallo stesso decreto, le vecchie regole continuano ad applicarsi se entro quella data era già stata presentata la CILA, erano stati avviati i lavori o stipulati accordi vincolanti con versamento di acconti.
Importi e calcolo della detrazione
L’articolo 119-ter riconosce una detrazione pari al 75% delle spese sostenute per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.
La normativa copre anche la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione di impianti, come cancelli, porte e serramenti, oltre alle spese per smaltimento e bonifica degli impianti sostituiti.
Il tetto massimo di spesa varia a seconda della tipologia di edificio:
- 50 mila euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero di unità, per edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero di unità, per edifici con più di 8 unità.
Nel caso specifico, l’Agenzia conferma che, trattandosi di due edifici distinti, il contribuente ha diritto a due tetti di spesa separati: 50 mila euro per ciascun edificio, per un totale di 100 mila euro di spesa agevolabile, su cui calcolare la detrazione del 75%.
L’autonomia catastale è l’elemento determinante
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’importante indicazione operativa per tutti quei contribuenti che si trovano in situazioni analoghe. La presenza di un accesso comune non è elemento sufficiente per considerare un unico edificio ai fini del calcolo della detrazione. L’autonomia catastale e strutturale dei fabbricati è l’elemento determinante.
Inoltre, il caso ribadisce l’importanza della tempistica nella presentazione della CILA e nell’avvio dei lavori, ai fini dell’applicazione della normativa più favorevole. Un dettaglio che può fare la differenza in termini di beneficio fiscale ottenibile.
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Giuseppe Bordolli | 2025
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