Il proprietario di un terreno o di un sito contaminato non è tenuto a sostenere le spese per la bonifica se non è il responsabile dell’inquinamento. È questa l’importante conclusione a cui sono giunti i giudici del Consiglio di Stato, riuniti in adunanza plenaria, con l’ordinanza 25 settembre 2013, n. 21.
In sintesi, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che se la contaminazione ambientale di un sito non è opera del proprietario incolpevole e/o non è possibile identificare il responsabile del delitto ambientale, l’onere della bonifica spetta alla pubblica amministrazione.
In particolare, ricorda il Consiglio di Stato “nella sentenza 9 marzo 2010, C-378/08, la Corte di giustizia ha affermato che, in applicazione del principio “chi inquina paga“, l’obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento; gli operatori medesimi, pertanto, non devono farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non abbiano contribuito”.
Contestualmente a quanto indicato nell’ordinanza, il Consiglio di Stato ha anche chiesto un intervento della Corte di Giustizia europea in merito. Sostanzialmente si chiede se la nostra normativa è in linea con i principi comunitari.
In attesa del parere della Corte di Lussemburgo, però, rimane valido il principio espresso dall’ordinanza 21/2013, in base alla quale la messa in sicurezza e le operazioni di bonifica dei siti contaminati vanno messe in conto alla pubblica amministrazione nel caso in cui il proprietario dei fondi non sia ritenuto responsabile dell’inquinamento e, in generale, in tutti i casi in cui l’autore del crimine ambientale non sia individuabile o non sia in grado di intervenire.
L’unico obbligo in capo al proprietario incolpevole (d.lgs. 152/2006, art. 245, comma 2), in pratica, è quello di attuare le misure di prevenzione di “somma urgenza”, da adottare entro le prime 24 ore dall’evento e il cui contenuto è individuato dal Testo Unico Ambiente.
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