Con la circolare 15/E del 12 luglio arrivano le ultime disposizioni operative alla luce dell’interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Chiarito che il valore delle parti staccate che hanno una propria autonomia funzionale va sempre fatturato al 10%. Solo se le parti sono integrate strutturalmente nei beni significativi (ad esempio infissi dotati di scuri) si applicano le regole relative.
Nella circolare l’Agenzia sottolinea per prima cosa che il il trattamento fiscale dei beni significativi (Dm 29 dicembre 1999), ossia ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza, va applicato anche ai beni che svolgono le stesse funzioni di quelli elencati. Così, ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento va assimilata alla caldaia, mentre la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento non rientra tra i beni significativi.
Quanto alle parti staccate, in dettaglio la circolare affronta la questione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, per chiarire che ai fini dell’applicazione dell’Iva in caso di installazione di infissi comprendenti sistemi oscuranti o zanzariere, si deve valutare se questi ultimi costituiscano un corpo staccato o siano strutturalmente integrati nell’infisso. Nel primo caso l’Iva al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento comprensivo del valore delle tapparelle, mentre sui soli infissi si applicano le regole in materia di beni significativi. Diversamente se le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti sono strutturalmente integrati negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi.
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Per quel che riguarda invece le grate di sicurezza la circolare precisa che queste non sono mai riconducibili, neppure sotto il profilo funzionale, ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel decreto e non possono essere considerate alla stregua di parti separate degli infissi ma costituiscono beni diversi e indipendenti. Di conseguenza il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve mai confluire nel valore degli infissi.
In ogni caso al fine alla determinazione del valore dei beni significativi, l’Agenzia precisa che deve essere sempre escluso il mark-up, vale a dire il margine aggiunto al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente, in quanto ciò che conta è solo il costo “originario”.
A chiarimento di queste indicazioni la circolare propone un esempio concreto.
Fornitura con posa in opera di un bene significativo prodotto dallo stesso prestatore per un corrispettivo pattuito di 1.800 euro, di cui 1.000 euro è il valore del bene significativo (che non può essere, in ogni caso, inferiore al costo delle materie prime utilizzate e della manodopera impiegata per la produzione del bene); 600 euro il valore della manodopera; 200 euro il mark-up. L’imposta si applica come segue:
– con aliquota del 10% sull’importo di 1600 euro comprensivo di 800 euro di manodopera e 800 per il bene significativo (differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo);
– con aliquota del 22% sull’importo di 200 euro (corrispondente all’eccedenza di valore del bene significativo).
Sottolineato inoltre che per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere separatamente indicati nella fattura anche quando l’intero valore del bene significativo può essere assoggettato ad Iva ridotta, non essendo superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato.
La circolare, infine, chiarisce che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, questa ha efficacia retroattiva. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non potranno essere oggetto di contestazione. In ogni caso, non è rimborsabile l’eventuale maggiore imposta applicata sulle operazioni effettuate entro quella data.
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