Autorizzazione Unica Ambientale, comprende e sostituisce 7 autorizzazioni

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Dopo AIA, VIA, SIA, VAS…. Agli acronimi ambientali sta per aggiungersi l’AUA, ovvero l’Autorizzazione Unica Ambientale, un atto che accorpa sette distinte autorizzazioni ambientali fino ad oggi da ottenere singolarmente (numero che potrebbe aumentare a seconda di diverse disposizioni regionali).

Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23 del DL 9 febbraio 2012 “Semplificazioni” 5/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35, cerca di snellire l’iter burocratico per le piccole e medie imprese (come individuate dal DM 18 aprile 2005, articolo 2) e gli impianti non rientranti nell’elenco di quelli sottoposti ad AIA e non soggetti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). In quest’ultimo caso, se rientranti in VIA, sarà questo provvedimento a comprendere e sostituire tutte le autorizzazioni ambientali.

Per richiedere l’AUA si dovrà presentare una domanda allo Sportello unico attività produttive, indicando gli atti per i quali si chiede l’autorizzazione unica ambientale e trasmettendo tutte le informazioni richieste dalle norme di settore.

Le piccole e medie imprese e i gestori degli impianti (non soggetti ad AIA e a VIA) presentano domanda di AUA nel caso in cui debbano richiedere, ai sensi della normativa vigente, il rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:
– autorizzazione agli scarichi
di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
– comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
– autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
– autorizzazione generale
di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
– nulla osta
di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
– autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
– comunicazioni in materia di rifiuti
di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo aprile 2006, n.152 e s.m.i..

Ricevuto parere favorevole dal Consiglio di Stato (8/11/2012) e dalla Conferenza unificata (22/11/2012), il DPR sull’AUA è stato trasmesso il 13 dicembre 2012 al Parlamento per il previsto parere. Lo schema di DPR ha ottenuto il disco verde dalla commissione Ambiente della Camera (19/12/2012) e da quella del Senato (20/12/12). Toccherà quindi al Governo (che aveva approvato in prima lettura il DPR) dare il via libera definitivo.

12 articoli e 1 allegato che permetteranno di sostituire ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale con un’unica autorizzazione.

Nell’Allegato 1 viene definito il contenuto delle autorizzazioni generali per ognuna delle tipologie di impianti e attività richiamate nella parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Fonti:

www.retemabiente.it – Autorizzazione Unica Ambientale si avvicina l’approvazione (14/1/2013)

http://energia24club.it – Snellimento della burocrazia. Via libera all’autorizzazione unica ambientale. Il provvedimento, valido per le piccole e medie imprese, sostituirà sette distinti adempimenti (10/1/2013)

www.ambientelegale.it – Autorizzazione Unica Ambientale: Quale è la definizione? (21/1/2013)

Roberta Lazzari

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