Autocertificazione patente a punti cantiere: come presentare la domanda

Con un emendamento approvato viene presentata la modifica al Decreto PNRR che introduce la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere la patente a punti per accedere in cantiere

In arrivo novità per la patente a crediti (o punti) in cantiere, introdotta con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 e diventata effettiva con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19

Il provvedimento normativo detto anche Decreto PNRR, recante appunto ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, modifica il TUSL n.81 del 2008 introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Con un emendamento approvato (formulato da più forze politiche) viene presentata la modifica alla lettera a) del comma 19, dell’articolo 29, quindi introdotto il meccanismo di autocertificazione dei requisiti e modificata la tabella dei punti da decurtare in caso di violazioni.

Prevista, inoltre, l’esenzione per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Vediamo nel dettaglio come presentare la domanda di autocertificazione per il possesso dei requisiti.

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La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Indice

Autocertificazione patente a punti cantiere: come presentare la domanda

Ricordiamo che la patente a punti per accedere in cantiere sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024.

L’emendamento prevede la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti definiti al comma 1, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciò significa che non sarà necessario presentare documenti ufficiali all’atto della dichiarazione, ma si può semplicemente attestare il possesso dei requisiti richiesti con una dichiarazione.

Attenzione però, un’eventuale dichiarazione non veritiera, può comportare la revoca della patente.

Per conoscere le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024. Inoltre, è stata pubblicata la Circolare INL del 23 settembre 2024 con le prime indicazioni operative che fornisce le indicazioni per l’autocertificazione dei requisiti.

Patente a punti cantiere: ridefinita la tabella dei punti da decurtare

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti .

Per operare regolarmente, le imprese devono mantenere almeno 15 punti sulla loro patente. Le penalizzazioni per la perdita di punti sono dettagliate in una tabella allegata all’emendamento (di seguito riportata): si perderanno 5 punti in caso di inabilità temporanea che comporti un’astensione dal lavoro per oltre 60 giorni, 8 punti per un’inabilità permanente che limiti parzialmente la capacità lavorativa, e 15 punti per un’inabilità permanente totale.

Una versione precedente di questa tabella prevedeva una decurtazione di 10 punti per un’inabilità temporanea assoluta e 15 punti per ogni tipo di inabilità permanente.

In assenza di patente, o di un documento equivalente per imprese straniere, o nel caso di una patente con meno di 15 punti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un importo minimo di 6.000 euro.

FATTISPECIE  DECURTAZIONE DI CREDITI
  1  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:  5
  2  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:  3
  3  Omessi formazione e addestramento:  2
  4  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:  3
  5  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:  3
  6  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:  2
  7  Mancanza di protezioni verso il vuoto:  3
  8  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:  2
  9  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  10  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  11  Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):  2
  12  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:  2
  13  Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:  1
  14  Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:  3
  15  Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:  3
  16  Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:  3
  17  Omessa valutazione del rischio di annegamento:  2
  18  Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:  2
  19  Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:  3
  20  Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:  1
  21  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  1
  22  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  2
  23  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  3
  24  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:  1
  25  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:  5
  26  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:  8
  27  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:  15
  28  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  20
  29  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  10

Redazione Tecnica

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