Su questo punto si è espressa l’agenzia delle Entrate che ha specificato nella Risposta n.127 del 24 febbraio 2021 quando è possibile fruire dell’agevolazione Superbonus 110% in caso di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume dal quale deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Nel dettaglio, Entrate si è soffermata sulla questione che interessa le tempistiche di presentazione dell’asseverazione e in che modo queste possano incidere sul godimento o meno dell’agevolazione.
Vediamo nello specifico cosa è emerso dalla risposta fornita dall’Agenzia.
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Asseverazione e progetto devono essere allegati alla SCIA
Avevamo precisato in questo articolo quali e quante asseverazioni sono necessarie in caso di Sismabonus e super Sismabonus con indicazioni sulle tempistiche relative precisando che l’asseverazione e il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, secondo il DM 58/2017 devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del TU Edilizia 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
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Il contribuente che pone il quesito dichiara di aver presentato la SCIA il 26 settembre 2019 mentre l’asseverazione (art.3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 Sismabonus, con il quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati) è stata trasmessa il 23 giugno 2020, prima dell’inizio dei lavori, ad integrazione della predetta SCIA.
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Pertanto trattandosi di asseverazione tardiva, ed essendo considerata non conforme, questa non dà diritto all’agevolazione così come già specificato nella circolare n.19/E dell’8 luglio 2020 dove veniva anche sottolineato che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
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Demolizione con ricostruzione
Nella risposta dell’Entrate quindi in riferimento alla fruizione del Superbonus 110% in caso di intervento di parziale demolizione e ricostruzione senza variazioni di volume con passaggio a due classi di rischio sismico inferiori viene sottolineato che in assenza di asseverazione delle classi di rischio, non è possibile godere dell’agevolazione.
Ciò vale in riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo, ovvero dal 16 gennaio 2020.
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Pertanto in caso di interventi di riduzione del rischio sismico con asseverazione tardiva, si può (a patto che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente) fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (art. 16-bis, comma 1, lettera i) TUIR), ma non è possibile accedere nè al sismabonus nè al superbonus.
A proposito di demolizione e ricostruzione ma con ampliamento, per il consolidamento il 110% è riconosciuto anche sulla parte ampliata (Super Sismabonus). In assenza di una modifica della normativa, resta invece sempre escluso il Superbonus energetico (Super Ecobonus). Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.
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Classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici e sisma bonus
Aggiornato alla legge n. 58/2019 (conversione del d.l. 34/2019 c.d. Decreto Crescita) il prontuario si configura come un supporto operativo indispensabile per il professionista nell’analisi e nell’interpretazione della disciplina per la classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici (d.m. 65/2017 – attribuzione e miglioramento della classe di rischio) con esempi pratici dettagliati secondo i due metodi previsti dalla normativa: metodo convenzionale e metodo semplificato, senza tralasciare la fase di asseverazione che il progettista deve rilasciare.Il testo evidenzia anche le novità riguardanti gli interventi su edifici esistenti previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (d.m. 17 gennaio 2018) e dalla circolare esplicativa n. 7/2019. Vengono esaminate le procedure di valutazione della sicurezza e della classe di rischio ante e post operam. Oltre agli aspetti tecnici, altrettanto importante è la parte fiscale a cui è dedicato un intero capitolo approfondito e corredato da esempi per l’applicazione del Sisma Bonus.Struttura del prontuarioEdifici esistenti e normativa antisismica nazionale Classificazione del rischio sismico:• Linee guida n. 65/2017• Attribuzione della Classe di Rischio• Miglioramento della Classe di Rischio• Procedura di asseverazioneEsempio di applicazione con metodo convenzionale e metodo semplificato Aspetti fiscali del Sisma Bonus ed esempi pratici
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Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti. Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
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