Rinvio al prossimo anno per il prontuario sull’applicazione del Salva-Casa.
L’annuncio dallo stesso Ministro delle infrastrutture, Salvini, che solo due settimane fa aveva assicurato la prima documentazione con tutti i chiarimenti necessari entro il mese di novembre. Un ritardo che consentirà però, come ha assicurato Salvini di mettere a punto un “pacchetto unico” che conterrà, oltre alla circolare esplicativa anche il “listino prezzi” delle sanzioni e la nuova modulistica aggiornata alle norme del decreto.
Ma regioni e Comuni si devono dar da fare perché – ha sottolineato il ministro in una nota ufficiale –”si tratta di una legge auto-applicativa, che non richiede l’adozione di atti attuativi da parte del governo.”
Ma gli enti locali remano contro davvero o stanno solo facendo valere i loro diritti in materia?
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Ritardi e polemiche
Nel corso di un intervento al convegno “Il Testo Unico Edilizia” organizzato a Pesaro dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, il ministro da un lato ha confermato di star lavorando “su una circolare applicativa ed esplicativa della norma da mandare a tutti gli 8.000 comuni con modulistica, con fattispecie, con il coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate, per permettere ai tecnici di lavorare senza avere nessun dubbio e nessuna preoccupazione di una eventuale responsabilità.”
Dall’altro però ribadisce che “in nessun caso si può attribuire al governo la responsabilità dell’inattuazione di queste misure”. Misure chiare ed enti locali che remano contro, oppure un provvedimento che – come dice lo stesso ministro – come ogni novità normativa “ha bisogno di una messa a terra”?
Insomma la polemica per un ritardo nell’attuazione del Salva-Casa per ora non accenna a fermarsi, anche se è lo stesso ministro a ricordare che in materia di edilizia ed urbanistica, spetta alle Regioni l’adozione della legislazione di dettaglio e spettano ai Comuni le competenze amministrative sull’esame delle istanze presentate dai cittadini.
Quando Regioni e Comuni hanno sempre l’ultima parola
Peraltro proprio nel decreto ci sono questioni che restano di totale competenza degli enti locali e non si tratta di questioni da poco, ma del recupero dei sottotetti e dei cambi di destinazione d’uso. Nel caso dei sottotetti, infatti, lo stesso decreto stabilisce che per gli interventi occorre comunque “rispettare limiti e procedure previsti dalla legge regionale”. Quanto invece al cambio di destinazione d’uso i mutamenti con la nuova procedura semplificata, i costi ridotti, e nessun obbligo di reperire aree per i parcheggi, sono sempre consentiti ma ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. E non solo. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, infatti, il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale e spetta a questa prevedere i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni si possono applicare.
Quindi forse a ben guardare non si tratta di remare contro ma di far valere le proprie prerogative.
Recepimenti e indicazioni operative
Una questione che risulta chiara anche leggendo le indicazioni operative date in materia di Salva- Casa da Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sicilia e dal Comune di Roma.
Risultano solo quattro regioni e un Comune ad aver dato indicazioni operative in materia di Salva-Casa. A fare il punto un dossier dell’ANCE che esamina e mette a confronto le varie indicazioni. Dal dossier risulta dunque che per quanto riguarda la sanatoria tutte le regioni e il Comune danno indicazioni per la piena attuazione delle norme senza particolari problematiche al riguardo.
Interessante poi la posizione in materia di nuovi requisiti minimi per l’abitabilità legati alla riduzione dei metri quadri per i mono e bilocali. Emilia-Romagna e Comune di Roma, infatti specificano che la deroga ai requisiti dimensionali igienico sanitari è ammessa per interventi sul patrimonio edilizio esistente e non per nuove costruzioni e i parametri dimensionali derogatori non possono essere applicati nemmeno in caso di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti. Possibili eventualmente dove il titolo edilizio di recupero abbia ad oggetto locali che presentino già legittimamente dette caratteristiche dimensionali (per esempio, in quanto realizzati legittimamente ante 1975 o condonati), in vista del miglioramento complessivo dei requisiti di salubrità.
Umbria, Sicilia e Liguria, invece, prevedono l’applicazione diretta delle nuove disposizioni in quanto già disciplinate dalla normativa regionale.
A Roma niente cambi d’uso semplificati
Infine di particolare rilievo la posizione del Comune di Roma che fa notare che in tema di cambi di destinazione d’uso è lo stesso Salva casa che stabilisce il rispetto della normativa urbanistica. Di conseguenza:
- restano comunque fatte salve anche le disposizioni delle norme della pianificazione urbanistica comunale in merito alle destinazioni d’uso e ai mutamenti di destinazioni d’uso ammissibili;
- la non assoggettabilità all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale non è applicabile in quanto può operare solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica invece presenti nelle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- nulla risulta variato rispetto a quanto dovuto per il Contributo di Costruzione (Oneri di Urbanizzazione primaria, Oneri di Urbanizzazione secondaria e Contributo afferente il costo di costruzione) e per l’eventuale Contributo Straordinario.
Insomma in questo caso il decreto Salva-Casa di fatto è inapplicabile.
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