L’art. 50 del d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 definisce una serie di semplificazioni, tra le altre definite dalla norma indicata, applicabili ai contratti pubblici finanziati con risorse che ricadono esclusivamente nel PNRR (Regolamento UE 2021/240 e regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio), nel PNC e nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Quali sono le nuove disposizioni? Quali sono le principali semplificazioni nei contratti pubblici? Vediamolo in dettaglio.
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Appalti e Contratti pubblici più agili col Semplificazioni bis
Agli interventi sopra elencati si applicano le seguenti disposizioni:
1. Nel caso siano decorsi inutilmente i termini per:
- la stipula del contratto;
- la consegna dei lavori;
- la costituzione del collegio consultivo tecnico;
- gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del d.l. 76/202 convertito dalla legge 120/2020;
- gli altri termini anche endoprocedimentali previsti dalla legge 120/2020 o dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione dalle determinazioni relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC;
il responsabile o l’unità organizzativa (di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990) titolare del potere sostitutivo esercita, in caso di inerzia, la sua funzione entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e del PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
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2. Il contratto diviene efficace con la stipula dello stesso
e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12 del d.lgs. 50/2016 (condizione sospensiva del contratto in attesa dell’approvazione e degli altri controlli previsti da norme proprie delle stazioni appaltanti);
3. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara
che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, venga riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
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Semplificazione nella fase di esecuzione dei contratti
Questo intervento normativo si caratterizza, pertanto, come ulteriore acceleratore delle procedure necessario alla realizzazione degli interventi che ricadono nel PNRR (Regolamento UE 2021/240 e regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio), nel PNC e nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Condizione resa necessaria dalle tempistiche già osservate nell’utilizzo dei fondi strutturali da parte dell’Italia che, soprattutto nella fase dell’avio dei progetti, resta ancorata a modalità e procedure che ritardano (fino a due anni) l’avvio della progettazione degli interventi.
In questo senso l’attuazione di un potere sostitutivo da parte del Rup o dell’unità organizzativa potrà costituire un elemento di intervento suppletivo finalizzato a sbloccare non solo i percorsi autorizzativi ma anche un più generale atteggiamento culturale nel modo di porsi verso, la cosa pubblica e l’ottimizzazione delle risorse rese disponibili.
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Le tempistiche del PNRR, del PNC e dei fondi strutturali UE
Come specificato dall’articolo 4, comma 1 del d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021, il completamento del PNRR è previsto per il 31 dicembre 2026 mentre per i fondi strutturali afferenti alla programmazione 2021-2027 il completamento degli interventi (e non il termine per l’ammissibilità della spesa) dovrebbe attestarsi al 2030.
Con questi elementi di condizionalità è chiaro, ancora una volta, che gli elementi determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di spesa (indissolubilmente legati al completamento fisico degli interventi) resta legato ad alcuni elementi ricorrenti che sono:
Ancora una volta si torna ai soliti elementi che rendono possibile la realizzazione o il fallimento di un intervento e ancora una volta questi elementi sono plasticamente riconducibili al livello di esperienza e capacità delle persone chiamate a gestire questi processi e questo è il nodo centrale, ricorrente a cui assistiamo, senza esito, da decenni.
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Codice dei Contratti Pubblici
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