Il nuovo decreto (25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno) sarà in vigore dal 6 maggio 2019: adeguamento entro due anni oppure un anno, a seconda delle norme. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 del 7 febbraio 2019, approva l’allegato 1 che modifica le norme tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, e sostituisce il punto «9. Deroghe» e introduce il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
Antincendio condomini: gli obiettivi
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate hanno 3 obiettivi:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
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Come si raggiungono gli obiettivi?
Per raggiungere questi obiettivi, nell’intervallo di tempo che ci separa dalla determinazione dei metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, è un utile riferimento progettuale la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019) comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Non si applicano invece ai condomini per cui al 6 maggio siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o i condomini che, alla stessa data, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.
Sulla prevenzione incendi
Antincendio condominio: tempistiche di entrata in vigore
I condomini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 entro i seguenti termini:
a) due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè, c’è tempo fino al 6 maggio 2021) per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b) un anno (cioè, c’è tempo per adeguarsi fino al 6 maggio 2020) dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per i condomini esistenti al 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, attraverso e all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (secondo l’art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 151/2011).
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