Decreto Ambiente: disponibilità dei terreni alla presentazione della VIA ostacola gli impianti FER

Nel Decreto Ambiente è stata inserita la richiesta di disponibilità dei terreni alla presentazione della VIA per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, momento nel quale i terreni devono ancora essere individuati puntualmente

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Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Ambiente (DL 17 ottobre 2024, n. 153), ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) ha espresso profonda preoccupazione per le disposizioni contenute nel provvedimento, le quali rischiano di causare un blocco significativo allo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare per la produzione di energia eolica.

L’ANEV sottolinea che l’obbligo di presentare la disponibilità dei terreni già all’inizio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto, comporterebbe notevoli complicazioni economiche e procedurali per i progetti legati alle energie rinnovabili.

Questa nuova previsione, se non abrogata, potrebbe ostacolare in modo serio il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo e nazionale, aumentando i costi per gli imprenditori e per la produzione di energia.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dall’associazione.

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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dopo il d.lgs. 104/2017

La nuova disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – è stata profondamente rinnovata a seguito della pubblicazione del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104. La norma non solo ha prodotto sostanziali modifiche alla struttura della VIA, ma ne ha anche stravolto le procedure. I numerosi cambiamenti (campo di applicazione, elaborati tecnici da produrre, raccordo con l’AIA e le altre procedure autorizzatorie ambientali) hanno offerto lo spunto per realizzare questo manuale che offre all’operatore un essenziale vademecum di riferimento e consente una lettura agevole e chiara della nuova disciplina. Oltre a evidenziare i cambiamenti procedurali della Valutazione di Impatto Ambientale, quest’opera chiarisce gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti proponenti, nonché l’articolazione temporale delle diverse fasi.Di pregevole fattura anche l’ampia rassegna di giurisprudenza (nazionale e comunitaria) che offre al lettore un “ventaglio” di principi di diritto utilissimi per orientarsi di fronte alle criticità e alle insidie interpretative insite in una materia così complessa. Il manuale si arricchisce di una completa raccolta di modulistica di supporto (scaricabile online) per l’elaborazione delle istanze di avvio delle procedure ed è corredato da numerose tavole sinottiche e schemi riassuntivi che agevolano l’attività degli operatori.Alfredo Scialò, Avvocato e consulente legale nel campo delle opere pubbliche, specializzato in diritto dell’ambiente con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie ambientali e alle discipline settoriali (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, bonifiche, rifiuti, terre e rocce da scavo, ecc.) da applicare nella realizzazione ed esercizio di infrastrutture, impianti ed attività potenzialmente inquinanti. In tali ambiti, assiste imprese e stazioni appaltanti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale; è docente in corsi di formazione nonchè autore di pubblicazioni nelle riviste specializzate di settore (www.studiolegalescialo.it).

Alfredo Scialò | Maggioli Editore 2017

Indice

Cosa stabilisce l’articolo del DL Ambiente

L’art. 1, comma 2 del DL 17 ottobre 2024, n. 153, recita:

“Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.”

Ricordiamo che la VIA, per definizione, ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

Nel DL Ambiente un colpo mortale per le rinnovabili

Il recente provvedimento contenuto nel DL Ambiente, qualora non venisse abrogato, comporterebbe un blocco per le fonti rinnovabili tale da rendere vano ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi che lo stesso Governo italiano ha assunto in sede Comunitaria.

Infatti il recente art. 1), comma 2), recita che i proponenti dei progetti FER dovranno allegare all’istanza di VIA (quindi nella fase iniziale della procedura autorizzativa), evidenza della disponibilità dei terreni. Il principio è ovviamente chiaro a tutti e già esiste dovendo gli operatori delle Fonti Rinnovabili tenuti ad avere tali disponibilità prima della conclusione del procedimento, ma anticipare tale disponibilità a questa fase è un controsenso che tra l’altro rischia di essere inutile.

Infatti proprio durante la procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) vengono richiesti spostamenti delle turbine eoliche e dei cavidotti, sulla base delle specifiche richieste dei soggetti preposti a ridurre gli impatti degli impianti.
Tale previsione tra l’altro metterebbe gli imprenditori nella situazione di dover acquisire i terreni prima di iniziare il procedimento, con aumento dei costi una prima volta, poi di doverli riacquisire dopo l’individuazione definitiva delle posizioni con un ulteriore enorme esborso.

Inoltre, l’inserimento di questa modifica della procedura bloccherebbe i nuovi progetti che dovrebbero acquisire dal principio tali terreni con un aumento dei costi degli stessi che, dal valore del mercato, vedrebbero salire enormemente il loro costo con conseguente aumento del costo dell’energia prodotta.

Oggi questa previsione, sommata a quella prevista nel TU per le FER che vuole abrogare la possibilità di attivare le procedure abilitative dell’esproprio solo per queste tipologie di opere di pubblica utilità, rischia di essere mortale per il settore e di rendere definitivamente irraggiungibile l’obiettivo di decarbonizzazione che l’Italia ha.

Cosa fa ANEV?

ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento – è l’associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, costituita nel luglio 2002 che vede riunite oltre 100 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all’estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L’ANEV è l’Associazione italiana aderente alle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA-GWEC-WindEurope, aderisce inoltre ad ASVIS, UNI, CEI, AIEE, è membro del Coordinamento FREE, alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile del Consiglio Nazionale della Green Economy e del Kyoto Club.

Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali.

L’obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha portato l’ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzato a diffondere l’eolico tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio.

L’ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all’alta professionalità degli associati, come l’interlocutore privilegiato nell’auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta narrazione basata sull’analisi scientifica dei dati diffusi. Inoltre l’ANEV ha sottoscritto un Protocollo con la UIL, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’energia eolica nel nostro paese e a realizzare iniziative specifiche per valorizzare gli aspetti occupazionali e quelli della formazione.

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