L’Agenzia delle Entrate ha deciso di ampliare, con la risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017, l’ambito delle ipotesi in cui non si decade dalle agevolazioni prima casa.
Infatti, se prima di questa risoluzione si incorreva automaticamente nella decadenza dei benefici in caso di trasferimento dell’immobile comprato in regime agevolato prima che fossero trascorsi cinque anni dall’acquisto (e si era quindi soggetti al pagamento delle imposte in misura ordinaria e di una sovrattassa del 30%), ora è possibile evitarlo acquistando un altro immobile da adibire a prima casa entro un anno dalla cessione.
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Quindi, se il contribuente vende entro cinque anni l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ma entro un anno acquista o costruisce un nuovo immobile (di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) da adibire a propria abitazione principale, non perde l’agevolazione.
Questo anche se il nuovo immobile viene costruito su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato. In definitiva, infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate “non assume rilevanza il momento di acquisizione del terreno sul quale dovrà sorgere l’immobile da adibire ad abitazione principale“.
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Nel caso di nuova costruzione, l’immobile non dovrà essere necessariamente ultimato entro l’anno, sarà sufficiente che sia un rustico comprensivo di mura perimetrali e copertura.
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