La possibilità di utilizzare di nuovo l’agevolazione prima casa non può essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito. A meno che non ricorrano i presupposti per l’applicabilità della previsione del comma 4-bis della Nota II-bis), all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Cioè: se risulti già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo delle agevolazioni prima casa, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, potrai richiedere nuovamente le stesse agevolazioni per acquisto prima casa solo se t’impegni a vendere l’immobile pre-posseduto entro l’anno dal nuovo acquisto.
Questo il “succo” del discorso dell’Agenzia delle Entrare, che, come spesso succede, nella Circolare ripete all’infinito lo stesso concetto, interrompendolo con gli utili riferimenti normativi ma finendo per essere incomprensibile. Comunque, cerchiamo di capirci qualcosa: di seguito, i passaggi fondamentali della risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017.
I dettagli della Risoluzione delle Entrare
<L’applicazione dell’agevolazione in argomento per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla prima casa, “per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato”. Tali chiarimenti sono stati affermati dalla circolare n. 44 del 7 maggio 2001 e confermati con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013.
In particolare, ai sensi della lettera c) della citata Nota II – bis), le agevolazioni prima casa spettano a condizione, tra l’altro, “che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni“.
Inoltre, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo prima casa non può essere riconosciuta, in linea generale, nel caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, proceda all’acquisto di un nuovo immobile a titolo gratuito: anche per fruire delle agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, dall’articolo 69 della legge n. 342 del 2000, devono sussistere le condizioni previste dalla Nota II bis), e, dunque, l’agevolazione risulta preclusa nel caso in cui il contribuente risulti già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni di cui all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, ovvero sulla base delle altre disposizioni agevolative richiamate dalla lett. c) della predetta Nota, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicabilità della previsione recata dal comma 4 bis della Nota II bis.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il nuovo regime, in buona sostanza, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto di un nuovo immobile anche se risulta già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato>.
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