Gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia comportano l’adozione di un provvedimento dirigenziale con il quale si dispone l’ acquisizione della proprietà a titolo gratuito al patrimonio del Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Nei confronti di chi opera l’ acquisizione della proprietà gratuita al patrimonio comunale dell’area su cui insistono i manufatti, nel caso di decesso del responsabile dell’abuso?
Al proposito giova ricordare che l’art. 31 del d.P.R. n 380 del 2001 dispone, al comma 2, che l’amministrazione, accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione. Il comma 3 stabilisce poi che se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale. Infine, il comma 4 prevede che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine predetto, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1972, del 15 aprile 2015).
La norma richiamata prevede un dispositivo articolato in una duplice fase di misure amministrative (ordine di demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza al primo ordine di ripristino) già usuale in applicazione delle disposizioni normative in materia (Articolo 15, terzo comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10; Articolo 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47), che il Testo unico per l’edilizia n. 380 del 2001 consolida.
L’ acquisizione della proprietà mortis causa non comporta i doveri d’informazione e le responsabilità che caratterizzano il passaggio della cosa per atto inter vivos, né del resto il provvedimento di demolizione è soggetto a qualche forma di pubblicità. Per conseguenza, diversamente opinando, gli eredi si troverebbero ad essere colpiti per non aver adempiuto ad un onere che non era da loro esigibile.
Del resto, la legittimità dell’atto di acquisizione della proprietà va esaminata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della sua emanazione. Si tratta, del resto, di una conseguenza di una violazione di un obbligo di facere specifico nel termine fissato dall’amministrazione. L’acquisizione è prospettiva funzionale a far sì che il destinatario dell’obbligo di demolizione vi adempia in concreto. Dunque, la misura dell’acquisizione gratuita, o della demolizione pubblica in danno, può essere rivolta soltanto all’autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell’ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge.
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