Nel caso di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, diventa sanabile anche l’aumento di superficie e di volume. Ma di quanto può essere questo aumento?
Tra le nuove disposizioni introdotte nel DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) dal decreto Salva-Casa, l’articolo 36-bis ha portato a un cambiamento significativo nella possibilità di regolarizzare abusi edilizi con rilevanza paesaggistica.
Vediamo nel dettaglio come questa nuova procedura si applica agli interventi che comportano aumenti di superficie e volume, con particolare attenzione ai limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Il contenuto di questo articolo è stato analizzato durante il corso di formazione “Le nuove sanatorie edilizie 2024: aggiornamenti, interpretazioni e applicazioni operative”, organizzato da Maggioli Editore e tenuto dalla docente Valeria Tarroni.
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Indice
L’accertamento di compatibilità paesaggistica
L’art. 36-bis del dpr 380/2001 introduce una procedura speciale per accertare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
Questa norma supera le stringenti limitazioni previste dall’art. 167, comma 4*, del D.Lgs 42/2004 e trova applicazione nel caso di aumento di volume e superficie.
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La combinazione con l’art.32, comma 3 del DPR 380/2001
La procedura delineata nell’art. 36-bis va applicata in combinato disposto con l’art. 32, comma 3, del DPR 380/2001. Quest’ultimo stabilisce che, per gli immobili soggetti a vincolo, gli interventi realizzati in “variazione essenziale” sono considerati come “difformità totale”. Il recente D.L. 69/2024 convertito con modifiche con L. 105/2024 c.d. Salva-Casa ha eliminato l’ultimo periodo di questo comma, che qualificava “ogni altro intervento” (cioè quelli al di sotto della soglia di variazione essenziale) come “variazione essenziale”.
Questa modifica apre la strada alla sanabilità degli interventi minori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non rientrano nella definizione di variazione essenziale, permettendo di applicare l’accertamento di compatibilità paesaggistica anche in questi casi.
Quali interventi sono sanabili?
Con la nuova modifica introdotta dal Salva-Casa è possibile sanare interventi che abbiano determinato creazione di nuove superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati, purché siano qualificabili come interventi in “parziale difformità” e non come variazione essenziale.
I limiti dell’aumento di superficie di volume
Sebbene l’art. 36-bis permetta di superare i rigidi limiti dell’art. 167, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è fondamentale notare che, negli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, l’aumento di superficie e volume sanabile è comunque circoscritto alla nozione di “parziale difformità”. Gli aumenti che rientrano nella variazione essenziale continuano a non essere sanabili attraverso questa procedura.
Pertanto, non esiste una soglia numerica precisa per l’aumento di superficie o volume: la possibilità di sanare dipende dalla qualificazione dell’intervento, che deve essere valutata caso per caso, in base ai criteri tecnici e giuridici applicabili.
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