Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2363 depositata il 30 aprile 2013: dal punto di vista amministrativo l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente. Quindi, non importa che la cosiddetta “addizione abusiva” sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile.
Rispetto alla sanzione (e salva la normativa sulla nullità del contratto in presenza dei relativi presupposti), sono irrilevanti le alienazioni del manufatto (abusivo del tutto o solo in parte) sotto il profilo privatistico.
L’acquirente va a ricoprire la situazione giuridica del dante causa (chi ha ceduto l’immobile) che ha violato la normativa. L’acquirente, anche se ignaro dell’abuso al momento dell’alienazione dell’immobile, può agire contro il dante causa anche prima dell’intervento del Comune, quando riceve un pregiudizio, dopo i doverosi atti amministrativi repressivi, e può farlo sia nei confronti del notaio (colpevole di non aver posto in rilievo l’assenza del titolo edilizio), sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso.
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Le sentenze precedenti
Già con sentenza n. 1886 del 5 aprile 2013, Palazzo Spada aveva evidenziato il medesimo principio. La sentenza infatti recitava che “l’abuso edilizio costituisce, sotto il profilo amministrativo, un illecito a carattere permanente e pertanto non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile”.
Con le sentenze n. 4013/2012 e, in precedenza, 537/2009, il CdS aveva tra l’altro chiarito che “il complesso di norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assumono a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall’abuso) indipendentemente dall’elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta contra legem) che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse”.
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