Abuso edilizio, niente rimozione prima di valutare il condono

Il Comune interessato deve pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e solo in seguito può chiedere la rimozione delle opere

Tar Lazio con la sentenza 4582/2017: il Comune, cioè, non può ordinare la rimozione di un’opera abusiva se prima non si è espresso sulla condonabilità o meno dell’abuso edilizio. Inoltre, l’ordine di demolizione non costituisce un implicito rigetto della domanda di condono.

I proprietari di un immobile avevano fatto domanda di sanatoria edilizia per la realizzazione di alcune opere sul terrazzo. Il Comune non si era pronunciato ma aveva emanato un ordine di demolizione delle opere, contro cui i proprietari hanno fatto ricorso.

Se la domanda di condono viene accettata, la costruzione diventa “lecita urbanisticamente” e solo in caso di un NO al condono, l’Amministrazione deve emettere l’ordine di demolizione o la sanzione.

Il Tar Lazio ha definito illegittimo l’ordine di demolizione e imposto al Comune di valutare prima la domanda di condono perchè, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, l’Amministrazione non deve intraprendere iniziative repressive, che andrebbero a vanificare l’eventuale rilascio del condono.

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Redazione Tecnica

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