In materia edilizia, l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione degli abusi edilizi grava sull’interessato che voglia dimostrare la legittimità del proprio operato e non sull’amministrazione comunale.
Arrivano a queste conclusioni i giudici del tribunale amministrativo dell’Umbria con la sentenza 461/2013. Infatti, in presenza di abusi edilizi e quindi di opere edilizie non in possesso di idoneo titolo abilitativo, la pubblica amministrazione ha solo il potere e dovere di sanzionarla a norma di legge.
L’onere della prova, specifica il TAR Umbria, può ritenersi sufficientemente soddisfatto solo laddove le prove addotte risultano inconfutabili sulla base degli atti e dei documenti che, da soli o unitamente ad ulteriori elementi di valutazione, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.
Sul tema degli abusi edilizi, ricordiamo che recentemente è uscita per i tipi Maggioli Editore la nuova edizione aggiornata del manuale Come sanare gli abusi edilizi a cura del magistrato Nicola D’Angelo. Si può leggere una presentazione dei contenuti del volume a questo link.
Dell’argomento si è occupato anche il nostro blogger, arch. Mario Di Nicola, nel post dal titolo Abusi edilizi: quando si può chiedere la sanatoria?
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