In materia di abusi edilizi si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 23994/2011, confermando che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione di un immobile, insieme alla determinazione delle modalità relative alla stessa, spetta al Pubblico Ministero e non al Giudice dell’esecuzione, il quale potrà essere adito dal P.M., dal condannato, dalla parte civile o da coloro che abbiano interesse solo per la risoluzione di controversie insorte nel corso dell’attuazione della misura ripritinatoria.
Abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione spetta solo al P.M.
Leggi anche
Aree destinate a verde pubblico: vincolo conformativo o vincolo espropriativo?
Un’analisi della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi nelle aree a verde pubblico, …
Mario Petrulli
09/05/25
Nuova Modulistica Salva-Casa: approvazione entro il 9 e pubblicazione online entro il 23 maggio
Conto alla rovescia per l’approvazione e poi la pubblicazione da parte dei Comuni della modulistica …
Antonella Donati
08/05/25
Certificato di idoneità statica: quando serve e differenze rispetto al certificato di collaudo statico
Che differenza c’è tra CIS e certificato di collaudo statico? Quali aspetti verifica il certificato …
Alessandro Grazzini
02/05/25
Superbonus: attenzione alla corretta compilazione della CILAS
Entrate chiarisce cosa comporta la mancata compilazione della CILAS in caso di fruizione del Superbo…
Redazione Tecnica
02/05/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento