“Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l’edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica“, dice l’Avv. Michele Miguidi.
È interessante notare come, inizialmente, i due termini fossero stati coniati per indicare due elementi diversi. Nello specifico, il termine di abitabilità era stato utilizzato in relazione a immobili a uso abitativo, mentre l’agibilità edilizia era usata quando il riferimento erano immobili non residenziali.
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Questa differenza terminologica è continuata anche successivamente, evidenziando, però, un’altra differenza tra i due vocaboli.
L’agibilità edilizia era legata alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell’immobile, mentre l’abitabilità era collegata ai requisiti dell’immobile rispetto alle specifiche destinazioni d’uso.
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E oggi? Che differenza c’è tra abitabilità e agibilità edilizia?
Come abbiamo scritto all’inizio di questo post, non c’è più alcuna differenza, poiché il legislatore ha eliminato il duplice riferimento terminologico, scegliendo il più ampio termine di agibilità.
In tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012.
Cosa c’è scritto nella sentenza del TAR Lazio? Rimandando alla lettura completa della sentenza, in questo post ci preme sottolineare un paio di passaggi.
Nel primo, i giudici amministrativi scrivono che “il legislatore ha provveduto a ricondurre ad unità i termini di agibilità edilizia e abitabilità spesso utilizzati indifferentemente nella normativa precedente”.
Il secondo passaggio della sentenza, poi, specifica che “le due espressioni (abitabilità e agibilità edilizia, n.d.r.), se pur diversamente utilizzate, erano di fatto omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi”.
A dimostrazione di quanto detto, i giudici notano come il corredo di documenti e le indagini tecniche preliminari per il rilascio dell’agibilità edilizia o dell’abitabilità non cambiavano anche in presenza di immobili a destinazione differente “fatta salva, ovviamente, l’esigenza di valutare la presenza di requisiti igienico-sanitari diversi in ragione dell’uso previsto”.
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Commentario al Testo Unico dell’edilizia
Comprende aggiornamento online alla legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del d.l. 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto Bollette o decreto Energia)L’esigenza di disporre di un testo di supporto per l’interpretazione e l’applicazione della complessa normativa in materia edilizia e che abbia al contempo le caratteristiche di compattezza ed essenzialità, ha portato alla realizzazione di questo commentario. L’organicità del quadro normativo introdotto dal Testo Unico dell’Edilizia si è andata perdendo negli anni, a seguito delle numerose e successive stratificazioni normative, fino alle ultime disposizioni emanate che hanno apportato modifiche rilevanti nell’architettura del testo di legge. Il volume nasce dall’esperienza dell’autore, che ha realizzato un commentario vero e proprio al Testo unico dell’edilizia. L’opera esce con tutte le novità intervenute nel tempo sul testo originario, comprese le necessarie integrazioni con le diverse fonti “esterne” che sono state recentemente emanate. Non da ultimo il testo è arricchito con numerose annotazioni di giurisprudenza, raccolte e organizzate per una rapida ed efficace ricerca. Eugenio Lequaglie Avvocato libero professionista del foro di Verona. Docente in corsi di formazione e aggiornamento, autore di manuali ed articoli, è esperto in materia urbanistica ed edilizia e governo del territorio.
Eugenio Lequaglie | 2022 Maggioli Editore
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