La proposta di legge, approvata ieri dalla Camera e che ora passa al Senato, contiene disposizioni per coordinare e aggiornare le prescrizioni tecniche attualmente in vigore per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici. Le norme che sono in vigore oggi risalgono al 1989 e al 1996, precisamente al D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.
All’interno della nuova proposta di legge ci sono riferimenti precisi alla necessità dell’omogeneità della normativa sulle barriere architettoniche per edifici pubblici e privati, anche in attuazione dei princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. Centrale il comma 3, che spiega la formazione della nuova Commissione ministeriale permanente che deve controllare i lavori delle pubbliche amministrazioni e svolgere altri compiti importanti.
Nuova legge sulle barriere architettoniche: i contenuti
Al comma 1 dell’articolo 1, la proposta di legge prevede l’omogeneità della normativa relativa sia agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, sia agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo provvedimento dovrà essere adottato entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. Un secondo punto importante del comma 1 della proposta di legge promuove l’adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione dei princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. Il comma 2 impone l’abrogazione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989 dal momento in cui entra in vigore il nuovo provvedimento.
La Commissione ministeriale permanente
Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione ministeriale permanente che era già prevista dall’art. 12 del D.M. 236/1989 per l’aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La nuova Commissione deve individuare la soluzione ai problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge; deve fare proposte di modifica e aggiornamento; adottare linee guida tecniche in base alla progettazione universale. Il comma 3 disciplina anche la procedura di nomina dei componenti della Commissione, affidata alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una volta sentita la Conferenza Stato-Regioni.
La Commissione deve anche monitorare le attività delle pubbliche amministrazioni sull’adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (come da articolo 32 della legge 41/1986). Un altro compito della commissione sarà quello di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento della nuova normativa della proposta di legge, per semplificare la realizzazione delle innovazioni tecnologiche.
È stato aggiunto alla proposta di legge l’articolo 2, ai sensi del quale all’attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Puoi leggere qui, sul sito della Camera, il contenuto della seduta sulle barriere architettoniche di lunedi.
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