Sulla Gazzetta Ufficiale 74 del 29 marzo 2018 è stato pubblicato il decreto 21 marzo 2018 sull’applicazione della normativa antincendio negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, e negli asili nido. Il provvedimento definisce l’applicazione della normativa antincendio dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento. Il 31 dicembre 2017, infatti, è definitivamente scaduto il termine per adeguarsi ai requisiti previsti dal DM 26 agosto 1992 per le scuole di qualsiasi tipo.
Il nuovo DM suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni per programmare le attività di adeguamento degli edifici scolastici. Le indicazioni programmatiche prioritarie del DM potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per prescrizioni graduali.
Normativa Antincendio: manca un articolo..
Sullo schema di decreto erano state sentite le associazioni ANCI e UPI che avevano richiesto sia una diversa distribuzione delle attività, e l’inserimento di un ultimo articolo, questo: “In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”. Le richieste sono state accolte solo in parte e l’articolo non è stato inserito.
Antincendio: le priorità per le scuole
Per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono 3:
Livello di priorità A: obbligatorio osservare le disposizioni del DM 26 agosto 1992 su: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
Livello di priorità B: obbligatorio seguire le disposizioni DM 26 agosto 1992 per: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
Livello di priorità C: le altre disposizioni del decreto.
In alternativa, si potranno osservare norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.
Le priorità per gli asili
Tre livelli di priorità programmatica anche per l’adeguamento degli asili:
Livello di priorità A: Disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
Livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
Livello di priorità C: le altre disposzioni.
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