Ordine di demolizione, la motivazione non può essere generica

La motivazione dell’ordinanza di demolizione o del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria non può essere generica. Nella rassegna di sentenze anche: abuso edilizio, trasmissibilità agli eredi delle sanzioni edilizie e oneri concessori delle cabine elettriche.

Mario Petrulli 27/03/18

Eccoci all’usuale selezione settimanale delle sentenze che sono state pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: ordine di demolizione, prova della data dell’abuso edilizio, trasmissibilità agli eredi delle sanzioni edilizie e oneri concessori delle cabine elettriche.

Ordinanza di demolizione, qualità della motivazione

Estremi della sentenza: TAR Campania, sez. II Salerno, sent. 23 marzo 2018 n. 426
Massima: Illegittima l’ordinanza di demolizione eccessivamente generica e non esauriente

Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza, “Sono illegittimi l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria privi di una motivazione esauriente, in quanto i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al giudice, poi, l’iter logico – giuridico seguito dall’Amministrazione procedente” (T .A .R. Friuli – Venezia Giulia), Sez. I, 3/10/2016, n. 410).

Di conseguenza, l’anodina frase “Si è determinato che il manufatto abusivamente realizzato, è in contrasto con le disposizioni contenute nelle normative edilizie vigenti”, deve ritenersi illegittima per carenza di idonea motivazione.

Ti può interessare anche Ordinanza di demolizione, quando è illegittima?

Ordine di demolizione di abuso edilizio

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 21 marzo 2018 n. 687
Massima: L’ordine di demolizione di un’opera edilizia illegittima ha natura vincolata, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento e, anche se interviene a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso

L’ordine di demolizione di un’opera edilizia illegittima ha natura vincolata e, pertanto, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria volta all’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, che hanno come presupposto l’abuso, di cui peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2016 n. 4577).

A ciò si aggiunga che il provvedimento, pure quando intervenga a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso, non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso; e ciò neanche nell’ipotesi in cui il titolare attuale dell’immobile non sia responsabile dell’abuso ed il trasferimento del bene da parte del responsabile dell’abuso al titolare attuale non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9).

Leggi anche Demolizione Abuso edilizio, quando prevale l’interesse pubblico

Prova della data dell’abuso edilizio: valenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Estremi della sentenza: TAR Puglia, sez. III Bari, sent. 21 marzo 2018 n. 401
Massima: La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non assurge al rango di prova della data di realizzazione dell’abuso rispetto al vincolo paesaggistico in assenza di altri riscontri documentali o altri elementi di prova indiziari ma concordanti

L’orientamento giurisprudenziale dominante in ordine all’effettivo momento di realizzazione degli interventi, stabilisce che ricade sul privato l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie. Ciò in quanto soltanto l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove resta pertanto integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 maggio 2014, n. 2782).

Quanto al valore della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sufficiente rilevare, in conformità a consolidata giurisprudenza, che “la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull’epoca di anteriore realizzazione dell’abuso edilizio-paesaggistico rispetto al vincolo apposto, in assenza di minimi riscontri documentali o di altri elementi di prova eventualmente anche indiziari ma concordanti (Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2013, 4075; Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; Sez. V, 6 giugno 2001, n. 3067).

Pertanto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., chi realizza interventi ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, posto che, in tali casi, solo il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetri catastali, il progetto originario e i suoi allegati, e quant’altro di utile.”(Cons Stato, sez. VI, sent. 4957 del 3.10.2014).

Sanzioni edilizie, trasmessibilità agli eredi

Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 22 marzo 2018 n. 348
Massima: Le sanzioni edilizie seguono l’immobile e si trasmettono agli eredi

Le sanzioni amministrative in materia edilizia, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza, sicché la loro imputazione avviene in termini di responsabilità oggettiva e la sanzione segue l’immobile, si applica senz’altro al proprietario attuale ed è trasmissibile agli eredi.

Cabine elettriche, esenzione degli oneri concessori

Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 21 marzo 2018 n. 346
Massima: Le cabine di distribuzione dell’energia elettrica godono dell’esenzione del contributo di costruzione

L’art. 17 comma 3 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) recita che il contributo di costruzione non è dovuto: “c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

Secondo pacifica giurisprudenza, dal punto di vista soggettivo, può beneficiare dell’esenzione anche un soggetto privato; da ultimo si veda, ex pluribus, Cons. St. sez. IV. n. 5356/2017, secondo cui: “Lo sgravio dal contributo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale, ex art. 17 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, esige il concorso di due presupposti: uno oggettivo, l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l’altro soggettivo, l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.”

Nel caso dell’Enel, è indubbio che la società sia concessionaria della distribuzione dell’energia elettrica e che la manutenzione delle cabine di distribuzione dell’energia con interventi che ne prevengano l’obsolescenza e garantiscano la sicurezza sia funzionale al corretto esercizio del rapporto concessorio di distribuzione dell’energia. Di conseguenza, ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione dal versamento del contributo.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento