Che procedure devono seguire architetti e ingegneri dipendenti che svolgono anche attività da liberi professionisti? La Cassazione, con la sentenza 30344, mettendo fine a un contenzioso tra un ingegnere e l’INPS e spiega procedure e obblighi dei tecnici nei confronti di entrambi gli enti previdenziali.
La Cassazione ha spiegato che l’iscrizione a Inarcassa non prevede ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per un rapporto di lavoro subordinato. Se svolgono attività da libero professionsiti, però, ingegneri e architetti dipendenti devono comunque versare ad Inarcassa il contributo integrativo e non è un onere a carico del professionista perché la somma versata viene recuperata addebitandola in fattura al cliente come maggiorazione del compenso.
Allo stesso tempo, il versamento del contributo integrativo non fa nascere una posizione previdenziale a favore del professionista, perchè un dipendente non si può iscrivere a Inarcassa. Quindi, il professionista dipendente deve iscriversi alla gestione separata INPS.
Nel caso dell’ingegnere, preso in esame dai giudici, il professionista in questione, iscritto all’Albo e inquadrato come lavoratore dipendente, aveva svolto contemporaneamente delle attività libero professionali per un certo periodo di tempo, per le quali aveva versato il contributo integrativo a Inarcassa. L’INPS sosteneva che l’ingegnere avrebbe dovuto iscriversi anche alla gestione separata, e pagare i contributi. Per l’ingegnere, invece, era sufficiente il versamento a Inarcassa.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’ingegnere, disponendo il pagamento delle somme dovute all’INPS.
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