L’Interpello n. 6/2024, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risponde a un quesito rilevante per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La questione riguarda la frequenza dell’aggiornamento formativo dei preposti, una figura fondamentale per il controllo delle condizioni di sicurezza nelle aziende. In particolare, si richiede un chiarimento sull’obbligo di aggiornamento, che alcuni interpretano come biennale, mentre altri come quinquennale, in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni.
A tal proposito ricordiamo nella seduta del 7 novembre della Conferenza Stato-Regioni è stato rinviato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Analizziamo di seguito quale è stato il chiarimento rilasciato dal Ministero a proposito della formazione dei preposti.
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Indice
Aggiornamento formazione preposti: il quesito
Con l’Interpello il CNI chiede il parere della Commissione in merito: “andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha evidenziato due interpretazioni principali:
- Tesi A: ritiene che il comma 7-ter dell’art.37 del d.lgs. n.81/2008, che prevede l’aggiornamento biennale, sia già operativo, nonostante il mancato aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni;
- Tesi B: propone che l’obbligo biennale diventi effettivo solo dopo la pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Pertanto, fino a quel momento, si continuerebbe a seguire la normativa precedente, con una periodicità di aggiornamento quinquennale.
La posizione del Ministero e della Commissione Interpelli
La Commissione per gli Interpelli ha risposto al quesito sollevato, chiarendo che l’interpretazione corretta è quella della Tesi B.
La Commissione conferma che l’obbligo dell’aggiornamento biennale, introdotto dal comma 7-ter, non è ancora applicabile, poiché subordinato alla revisione e approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Di conseguenza, il regime attuale continua a seguire la periodicità quinquennale stabilita dall’Accordo del 2011.
Implicazioni operative per le aziende
La conferma della Tesi B implica che i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dovranno continuare ad adeguarsi all’Accordo del 2011 fino alla pubblicazione delle nuove disposizioni.
Pertanto, le aziende dovranno ancora programmare la formazione dei preposti con una frequenza quinquennale, almeno fino all’adozione del nuovo Accordo che specificherà i dettagli e le modalità dell’aggiornamento.
Questo orientamento è particolarmente rilevante per chi si occupa di sicurezza nelle aziende, in quanto evita incertezze sulle tempistiche di aggiornamento e offre una guida concreta alle imprese. Le aziende devono, inoltre, tenere sotto controllo l’evoluzione della normativa e l’eventuale aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni, che sarà fondamentale per l’applicazione delle nuove regole biennali previste.
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