Gli impiegati cui si applica il CCNL edilizia aziende industriali hanno diritto ad un compenso mensile riconosciuto in funzione dei periodi di permanenza in azienda, denominato scatto di anzianità.
Lo stesso trattamento economico non spetta agli operai per i quali ricorre, al contrario, un contributo a carico azienda a copertura dell’anzianità professionale edile (APE), liquidata annualmente dalle Casse edili. Proprio le modalità di calcolo dell’APE prevista a beneficio degli operai del CCNL edilizia aziende industriali conoscono una modifica a decorrere dal 1° ottobre 2024.
Analizziamo in dettaglio di cosa si tratta.
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Indice
Aumenti periodici di anzianità per gli impiegati
A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli impiegati, per ogni biennio di servizio presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto pari alle seguenti misure mensili:
Qualifica | Importo singolo scatto |
Impiegati prima super | 13,94 |
Impiegati prima | 12,95 |
Impiegati seconda | 10,46 |
Impiegati di quarto livello | 9,62 |
Impiegati terza | 8,99 |
Impiegati quarta | 8,20 |
L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo quello in cui si compie il biennio. Ogni impiegato può maturare un massimo di cinque aumenti.
Gli aumenti periodici in parola:
- assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo;
- non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore è mantenuto all’impiegato l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria è considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.
Disposizioni transitorie
Per gli impiegati in forza alla data del 22 luglio 1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal CCNL del 15 aprile 1976 (quattordici scatti biennali) calcolati, per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1980, negli importi sopra descritti. Per gli impiegati in argomento gli scatti maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1979 sono pari al 5% dello stipendio minimo mensile della categoria di appartenenza e dell’indennità di contingenza in vigore all’atto della maturazione della stessa.
Gli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 1979 sono mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data.
Per ciascuno degli scatti, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è erogata la somma di euro 2,58 mensili. Per gli impiegati di prima super l’importo degli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1983 è pari a euro 12,84.
Anzianità professionale edile per gli operai
A differenza di impiegati e quadri per gli operai edili non sono previsti gli scatti di anzianità ma, al contrario, esiste l’istituto dell’anzianità professionale edile (APE).
Rispetto agli scatti sopra descritti, l’APE matura in funzione dell’anzianità complessivamente nel settore edile, in base alle denunce inviate alle Casse edili (e non presso una stessa azienda).
Finanziamento dell’APE
L’APE è finanziata a mezzo di un contributo a carico del datore di lavoro (compreso nella contribuzione alla Cassa edile) calcolato sugli stessi elementi della retribuzione utilizzati per definire gli accantonamenti a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Il contributo a copertura dell’APE è determinato nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali per ciascuna circoscrizione territoriale ed è versato trimestralmente dalle Casse edili al Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE).
I datori di lavoro devono farsi carico di un contributo mensile APE in misura, comunque, non inferiore ad un importo che varia in funzione dell’aliquota di finanziamento del Fondo.
Maturazione
La maturazione dell’APE è assicurata nel momento in cui l’operaio totalizza almeno 2.100 ore in un biennio. A tal proposito si assumono a riferimento le ore di lavoro ordinario, le ore di malattia indennizzate dall’Inps, le ore di infortunio o malattia professionale indennizzate dall’Inail, nonché le assenze per astensione obbligatoria di maternità, congedo parentale e congedo matrimoniale.
Liquidazione
La Cassa edile corrisponde l’APE in occasione del 1° maggio. L’importo spettante è determinato sull’anzianità maturata nel biennio precedente il 30 settembre dell’anno che precede l’erogazione. Il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare le ore di lavoro ordinario totalizzate dal dipendente, allo scopo di permettere la determinazione dell’importo spettante.
Cambia il minimo orario con l’APE
Il contributo APE dev’essere versato dai datori di lavoro:
- a decorrere dal 1° ottobre 2022, su un minimo di 140 ore;
a decorrere dal 1° ottobre 2023, su un minimo di 150 ore; - dal 1° ottobre 2024, su un minimo di 160 ore.
Il limite minimo non si applica nelle seguenti ipotesi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- cessazione del rapporto antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
Cambia il minimo orario APE anche per gli altri CCNL dell’edilizia
L’aumento del minimo orario per il calcolo dell’APE a 160 ore, decorrente dal 1° ottobre 2024, è altresì previsto per altri CCNL del settore edile, quali:
- CCNL edilizia aziende artigiane;
- CCNL edilizia aziende cooperative.
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