Il Codice degli Appalti incarica le stazioni appaltanti di accertare se si sia realizzato o meno il presupposto che obbliga all’esclusione. La regola dettata dal Codice degli Appalti indica tra gli illeciti professionali:
– le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione, carenze che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, o che hanno portato a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
– il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante
– il tentativo di ottenere informazioni riservate per proprio vantaggio;
– il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti che possano influenzare le decisioni
– omettere le informazioni dovute.
L’art. 80 comma 13 del Codice degli Appalti ha previsto che l’Anac con le linee guida potesse precisare, per individuare una prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova bisogna considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lett. c) o quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative.
Il Consiglio di Stato ha osservato che la natura eventuale delle linee guida in questione le rende non vincolanti. Nonostante questo, costituiscano un utile strumento di orientamento per le stazioni appaltanti.
L’Anac in ottobre 2016 aveva esercitato la facoltà attribuitale dall’articolo 80 approvandole linee guida n. 6. Ma il decreto correttivo del codice degli appalti, modificando il comma 10 dell’art. 80 in tema di durata della sanzione interdittiva della partecipazione alle gare pubbliche, ha data all’Anac la possibilità di aggiornare le linee guida, per tener conto delle sentenze e delle osservazioni arrivate dopo l’adozione delle stesse.
Illeciti professionali, cos’è cambiato
Con questo aggiornamento delle linee guida, su suggerimento del Consiglio di Stato, l’ANAC ha sottolineato in grassetto le modifiche apportate rispetto alla versione originaria. Anche la relazione, che elenca i punti cambiati e le motivazioni della modifica – è un utile supporto per la comprensione del testo. Scarica la linea guida n. 6 aggiornata.
Provvedimento esecutivo
L’accertamento che può essere considerato senza causa di esclusione dalla gara ai sensi del comma 5 lett. c) è quello avvenuto con “provvedimento esecutivo”, cioè non necessariamente definitivo, visto che anche le sentenze non definitive sono esecutive. L’illecito conta, a prescindere dall’ambito in cui è stato commesso (civile, penale, amministrativo).
La modifica delle linee guida prende in considerazione la linea di confine tra la causa di esclusione in commento – per la cui operatività concreta è necessaria un’attività valutativa da parte della stazione appaltante – e altre cause di esclusione automatiche, previste dall’art. 80.
Eventuali condanne per i reati:
– articolo 353 (turbata libertà degli incanti),
– articolo 353-bis (turbata liberà del procedimento di scelta del contraente),
– articolo 354 (astensione dagli incanti),
– articolo 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture),
– articolo 356 (frode nelle pubbliche forniture),
che, se definitive, costituiscono motivo automatico di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b), se non sono definitive potrebbero essere lo stesso la base per accertarsi della sussistenza della causa di esclusione. In tali casi, l’operatività della causa di esclusione non sarà automatica, ma la stazione appaltante dovrà spiegare se il fatto commesso concretizza il “grave illecito professionale”. La stessa cosa vale per gli altri reati indicati al punto 2.2 delle linee guida, che saranno valutati ai fini dell’esclusione solo se non sono già fattispecie di esclusione automatica ai sensi dell’art. 80.
Punto 2.1.2.3. Fornire informazioni false o fuorvianti suscettibili o omettere informazioni dovute sono cause di esclusione che vanno tenute distinte dall’ipotesi di esclusione automatica di cui alla lettera f-bis), introdotta dal correttivo, che riguarda la presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti.
Integrazione al punto 2.1.2.2. Con riferimento alla sentenza del TAR di Salerno n. 10 del 2017, che aveva già toccata la questione, l’Anac specifica che gli eventuali accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza potrebbero essere importanti ai fini dell’esclusione solo se influenzano la regolarità della procedura e solo se sono ben documentati.
Inoltre, nonostante la posizione del TAR Salerno, l’Anac ha confermato la possibilità di annoverare tra le “altre situazioni” che minano l’integrità e affidabilità dell’operatore – sempre previa motivata valutazione – anche della condanna dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette o gravi illeciti, così come i provvedimenti sanzionatori comminati dall’ANAC agli operatori economici, ma devono essere provvedimenti di condanna esecutivi.
Nell’aggiornamento delle linee guida Anac diventano rilevanti i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva (anche non definitiva).
Illeciti professionali: durata della condanna
Le linee guida aggiornate dicono che l’interdizione dalle gare è di 5 anni se nella sentenza penale di condanna non viene fissata la durata della pena accessoria. Se la durata viene fissata in un periodo inferiore, l’interdizione dura per quel periodo. Se non c’è una sentenza penale, la pena dura tre anni dalla data di accertamento del fatto.
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