Con il Correttivo Appalti, l’Allegato I.9 del Codice dei Contratti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) subisce modifiche e introduce così cambiamenti nell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).
Alcune delle modifiche interessano: la gestione dei requisiti informativi, la formazione e la nomina del gestore dell’ambiente di condivisione dati e del gestore dei processi digitali, le incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale e l’introduzione della relazione specialistica sulla modellazione informativa.
Di seguito, analizziamo le principali novità introdotte con il Correttivo, all’articolo 72.
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Indice
Integrazione dei requisiti informativi nei Contratti Pubblici
Un’importante aggiunta è rappresentata dal comma 2-bis, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di specificare i requisiti informativi in base agli obiettivi strategici e al livello di progettazione.
Questa misura consente una migliore integrazione dei dati generati durante tutte le fasi del ciclo di vita dell’intervento. La nuova regolamentazione punta così a una gestione delle informazioni più strutturata e integrata, permettendo una visione unitaria e coerente lungo l’intero iter del progetto.
Sempre a proposito di requisiti informativi, con il Correttivo, viene eliminato l’ultimo periodo del comma 4, che precedentemente stabiliva che tali requisiti fossero esplicitati nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare, consentendo l’integrazione delle strutture di dati generate lungo l’intero processo.
Nomina e formazione di gestori e coordinatori tra i dipendenti delle stazioni appaltanti
L’articolo 1, comma 3, già prevedeva la nomina da parte delle stazioni appaltanti di un gestore dell’ambiente di condivisione dati e almeno un gestore dei processi digitali. A differenza delle precedenti disposizioni, ora questi ruoli devono essere preferibilmente assegnati a dipendenti delle stazioni appaltanti anche con contratto a tempo determinato, con una documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto o tramite specifici corsi di formazione.
Inoltre, in caso di mancanza di personale interno qualificato, la norma prevede la possibilità di affidare questi ruoli a professionisti esterni, secondo le disposizioni del codice degli appalti.
Incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale
Un’ulteriore punto da sottolineare riguarda la prevalenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici. In caso di incongruenze tra i dati digitali e la documentazione grafica tradizionale, prevalgono gli elaborati grafici.
La disposizione, prevista alla lettera h) del comma 10, stabilisce che in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi.
Il riferimento è alla lettera g) del comma 10 che stabilisce che fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto riguarda i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici.
Relazione specialistica sulla modellazione informativa
Nel nuovo testo del comma 11, si passa dall’espressione “utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale” ad “adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale”. Questo cambiamento implica un approccio più strutturale e permanente, evidenziando che l’adozione dei metodi digitali diventa parte integrante dei processi operativi.
Mentre il testo ante-Correttivo richiedeva la consegna del “modello informativo dell’opera realizzata”, il nuovo testo specifica che l’affidatario deve fornire “i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato”. Questa modifica sottolinea l’importanza di avere dati aggiornati e rappresentativi dello stato effettivo dell’opera alla conclusione del progetto.
Nel nuovo testo è prevista anche la consegna di una “relazione specialistica sulla modellazione informativa”. Questa relazione deve attestare il rispetto del capitolato informativo, aggiungendo un ulteriore livello di controllo e documentazione che non era previsto nel testo precedente.
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