L’Allegato I.9 dopo il Correttivo Appalti: cosa cambia per il BIM nelle opere pubbliche

Tra le modifiche: gestione dei requisiti informativi, formazione del personale, nomina del gestore dell’ambiente di condivisione dati e del gestore dei processi digitali, incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale e introduzione della relazione specialistica sulla modellazione informativa

Simona Conte 30/10/24
Scarica PDF Stampa

Con il Correttivo Appalti, l’Allegato I.9 del Codice dei Contratti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) subisce modifiche e introduce così cambiamenti nell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).

Alcune delle modifiche interessano: la gestione dei requisiti informativi, la formazione e la nomina del gestore dell’ambiente di condivisione dati e del gestore dei processi digitali, le incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale e l’introduzione della relazione specialistica sulla modellazione informativa.

Di seguito, analizziamo le principali novità introdotte con il Correttivo, all’articolo 72.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Indice

Integrazione dei requisiti informativi nei Contratti Pubblici

Un’importante aggiunta è rappresentata dal comma 2-bis, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di specificare i requisiti informativi in base agli obiettivi strategici e al livello di progettazione.

Questa misura consente una migliore integrazione dei dati generati durante tutte le fasi del ciclo di vita dell’intervento. La nuova regolamentazione punta così a una gestione delle informazioni più strutturata e integrata, permettendo una visione unitaria e coerente lungo l’intero iter del progetto.

Sempre a proposito di requisiti informativi, con il Correttivo, viene eliminato l’ultimo periodo del comma 4, che precedentemente stabiliva che tali requisiti fossero esplicitati nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare, consentendo l’integrazione delle strutture di dati generate lungo l’intero processo.

Nomina e formazione di gestori e coordinatori tra i dipendenti delle stazioni appaltanti

L’articolo 1, comma 3, già prevedeva la nomina da parte delle stazioni appaltanti di un gestore dell’ambiente di condivisione dati e almeno un gestore dei processi digitali. A differenza delle precedenti disposizioni, ora questi ruoli devono essere preferibilmente assegnati a dipendenti delle stazioni appaltanti anche con contratto a tempo determinato, con una documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto o tramite specifici corsi di formazione.

Inoltre, in caso di mancanza di personale interno qualificato, la norma prevede la possibilità di affidare questi ruoli a professionisti esterni, secondo le disposizioni del codice degli appalti.

Incongruenze tra dati digitali e documentazione grafica tradizionale

Un’ulteriore punto da sottolineare riguarda la prevalenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici. In caso di incongruenze tra i dati digitali e la documentazione grafica tradizionale, prevalgono gli elaborati grafici.

La disposizione, prevista alla lettera h) del comma 10, stabilisce che in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi.

Il riferimento è alla lettera g) del comma 10 che stabilisce che fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti BIM, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto riguarda i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici.

Relazione specialistica sulla modellazione informativa

Nel nuovo testo del comma 11, si passa dall’espressione “utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale” ad “adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale”. Questo cambiamento implica un approccio più strutturale e permanente, evidenziando che l’adozione dei metodi digitali diventa parte integrante dei processi operativi.

Mentre il testo ante-Correttivo richiedeva la consegna del “modello informativo dell’opera realizzata”, il nuovo testo specifica che l’affidatario deve fornire “i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato”. Questa modifica sottolinea l’importanza di avere dati aggiornati e rappresentativi dello stato effettivo dell’opera alla conclusione del progetto.

Nel nuovo testo è prevista anche la consegna di una “relazione specialistica sulla modellazione informativa”. Questa relazione deve attestare il rispetto del capitolato informativo, aggiungendo un ulteriore livello di controllo e documentazione che non era previsto nel testo precedente.

Iscriviti alla newsletter L’Allegato I.9 dopo il Correttivo Appalti: cosa cambia per il BIM nelle opere pubbliche aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Simona Conte

Tag

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento