Prodotti fitosanitari: classificazione, sicurezza e normativa

Quali sono i prodotti fitosanitari? Che problemi di sicurezza possono dare? Cosa dicono la normativa italiana e quella europea?

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Il termine prodotti fitosanitari, anche chiamati antiparassitari, fitofarmaci o all’inglese pesticidi, definisce una categoria di sostanze a composizione chimica diversa. Tali composti inorganici, organici naturali e di sintesi, sono formulati commercialmente per combattere, prevenire e/o curare, attraverso diversi meccanismi di azione, che dipendono dalle caratteristiche delle molecole chimiche impiegate e dal bersaglio che si vuole raggiungere, le infezioni causate ai vegetali da organismi nocivi quali funghi o crittogame, batteri, insetti, acari, nematodi, virus, micoplasmi, molluschi, roditori, licheni, microalghe patogene, ecc. nonché a contrastare o eliminare specie vegetali indesiderate, cosiddette piante infestanti.

L’uso più esteso di questi mezzi tecnici di protezione avviene sia in pieno campo, sia nella conservazione dei prodotti vegetali (frigoconservazione, ecc.) che, come fisiofarmaci, per influire sui processi vitali dei vegetali (fitoregolatori o biostimolanti) senza, peraltro, fungere da fertilizzanti.

Prodotti fitosanitari, classificazione in base agli effetti

  • Anticrittogamici o Fungicidi
  • Battericidi
  • Insetticidi
  • Acaricidi
  • Nematocidi
  • Limacidi
  • Rodenticidi
  • Diserbanti
  • Fumiganti
  • Fitoregolatori o Biostimolanti
  • Ausiliari

I preparati commerciali, o formulati, sono quei prodotti destinati all’utilizzatore finale contenenti miscele o soluzioni composte da una o più sostanze attive, e da alcuni coformulanti che ne migliorano le caratteristiche di solubilità, adesività, persistenza, ecc.. La sostanza attiva, o principio attivo, è quella molecola chimica, o microrganismo antagonista (compresi i virus), avente un’azione generale o specifica sugli organismi nocivi o sulle piante infestanti.

Molti problemi di salute degli agricoltori, nonché la qualità dell’ambiente, legati all’esposizione ai fitosanitari, possono essere prevenuti attraverso l’adozione di comportamenti corretti nella manipolazione delle sostanze e delle relative confezioni, nell’uso di dispositivi di protezione individuali o di macchine adeguatamente predisposte (es. trattori cabinati). L’efficacia di questi rimedi dipende dalle decisioni autonome dei lavoratori e questo processo decisionale è influenzato da vari fattori quali:

  • la percezione del rischio;
  • la consapevolezza di appartenere a un gruppo a rischio e della gravità di eventuali danni;
  • la convinzione che la prevenzione sia efficace nel ridurre il rischio e che le azioni preventive siano praticabili.

La normativa attuale prevede, infatti, il possesso del “patentino” per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari, autorizzazione questa da rinnovare ogni cinque anni.

I corsi per il rilascio o il rinnovo del patentino, che abilita gli agricoltori all’acquisto e all’uso dei fitosanitari, trovano i loro riferimenti nella normativa generale sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, ovvero il d.lgs.81/2008 e sue modifiche, nella normativa specifica e in quella più generale del Servizio Sanitario Nazionale che pone la formazione in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tra i livelli essenziali di assistenza.

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La sicurezza dei prodotti fitosanitari

La sicurezza dei prodotti fitosanitari in Italia è garantita attraverso tre livelli di controllo e di applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare:

  • Europeo
  • Nazionale
  • Territoriale

A livello europeo l’obiettivo principale in materia di sicurezza alimentare è garantire un alto livello di protezione della salute dei consumatori coprendo tutti i settori della catena alimentare “dalla fattoria alla tavola”. In materia di prodotti fitosanitari la salute umana, degli animali e dell’ambiente sono al centro della politica della Commissione europea.

La normativa comunitaria

La consistente legislazione comunitaria in materia di prodotti fitosanitari disciplina sia la commercializzazione che l’impiego di prodotti fitosanitari nei vegetali, nonché i residui di prodotti fitosanitari sugli e negli alimenti. La normativa comunitaria disciplina inoltre il commercio dei prodotti di origine vegetale ma anche il commercio di prodotti fitosanitari all’interno dell’UE nonché con i paesi Terzi.

La normativa italiana

L’Italia, così come gli altri Stati membri, partecipa ai lavori nel vasto settore di prodotti fitosanitari della Commissione europea. A livello nazionale il Ministero della Salute implementa sul proprio territorio gli indirizzi della Commissione europea recependo le Direttive ed applicando i Regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari. In particolare, attraverso l’iter procedurale che porta all’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, vengono garantiti aspetti fondamentali come la sicurezza dell’operatore, degli alimenti, degli animali e dell’ambiente.

Inoltre, la Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, presieduta dal Ministro o dal un suo delegato, fornendo pareri tecnico-scientifici sugli aspetti relativi all’efficacia agronomica, alle proprietà chimico-fisiche, alla tossicologia (mutagenesi, cancerogenesi e teratogenesi), all’esposizione dell’operatore, alla ecotossicologia e al destino ambientale per la registrazione di prodotti fitosanitari, costituisce per il Ministero un qualificato organismo tecnico-scientifico per assolvimento dei compiti previsti dal D.Lgs 194/1995.

A livello regionale, gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L. attuano i piani di controllo ufficiale nel settore di prodotti fitosanitari. Tali controlli riguardano sia i prodotti alimentari di origine vegetale, per monitorare livelli di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti, sia i controlli sull’impiego e commercio di prodotti fitosanitari.

I dati dei controlli vengono ogni anno comunicati al Ministero che li elabora, dispone le relazioni nazionali e comunica i risultati alla Commissione Europea.

Le principali categorie di prodotti fitosanitari

In Italia il piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari è disciplinato dall’ articolo 17 del Decreto legislativo 194 del 17 marzo 1995 e sue modifiche, recante “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”.

Tale articolo stabilisce che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e il Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adotti piani nazionali annuali per il controllo ufficiale di prodotti fitosanitari per la verifica sia dei requisiti richiesti dalla direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari immessi sul mercato sia delle condizioni d’uso e del rispetto delle indicazioni riportate in etichetta presso gli utilizzatori. Con il decreto ministeriale 9 agosto 2002 il Ministero ha dato attuazione a tale obbligo. Il decreto infatti delinea il piano per il controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari e predispone le misure generali e le modalità di trasmissione dei risultati dei controlli. Le ulteriori disposizioni di indirizzo sui controlli ufficiali sono riportate nel Regolamento (CE) 882/ 2004.

I risultati dei controlli devono essere trasmessi dalle autorità competenti al Ministero (Direzione generale sicurezza degli alimenti e nutrizione) entro la fine del mese di febbraio come riportato nel Piano di Controllo pluriennale previsto dal Regolamento (CE) 882/2004.

I controlli ufficiali sul territorio vengono effettuati dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni/Province per il tramite delle ASL per le attività ispettive e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute attraverso i NAS e dallo Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Agroalimentare tramite i suoi Uffici Periferici.

Per quanto riguarda l’attività di vigilanza propriamente detta essa consiste nel controllare sia le rivendite di prodotti fitosanitari sia gli utilizzatori.

Le tipologie di controlli che sono delineate nel piano e che vengono ogni anno effettuati presso le rivendite sono:

  • il prodotto autorizzato
  • la rivendita autorizzata
  • i locali conformi alle condizioni di sicurezza
  • il prodotto sia correttamente conservato
  • il rivenditore con la licenza (art. 23 DPR 290/2001)
  • etichetta e confezione del prodotto (art. 15 e 16 del D.lgs.194/1995 e art 8 , 9 , 10, 11 del D.lgs. 65/2003)
  • analisi dei prodotti fitosanitari per stabilirne la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.

Quelli, invece, presso chi impiega il prodotto fitosanitario sono i seguenti:

  • l’utilizzo di prodotto non autorizzato
  • impiego non autorizzato di prodotto autorizzato
  • rispetto delle precauzioni di sicurezza (impiego di guanti, vestiti, occhiali, etc.)
  • presenza del registro dei trattamenti per verificare il rispetto delle condizioni di impiego (art 42 DPR 290/2001)
  • licenza per l’impiego (art 26 DPR 290/2001)

Il Ministero, ossia la Direzione generale sicurezza degli alimenti e nutrizione, raccoglie, verifica ed elabora i dati trasmessi e realizza un rapporto per la Commissione Europea per gli Stati Membri da inoltrare entro il 31 luglio dell’anno successivo all’effettuazione dei controlli.

I risultati del controllo vengono anche trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alle Regioni e Province Autonome.

Commercializzazione dei prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio solo se confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili, le cui etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità, riportano:

  • il nome del formulato commerciale eventualmente con ®, se il marchio è registrato;
  • al di sotto del nome commerciale viene indicata l’attività o azione primaria esplicata dalla sostanza attiva, denominata secondo la classificazione ISO, sul bersaglio insetticida, (fungicida, diserbante, ecc.) ed il tipo di formulazione (polvere bagnabile, liquido emulsionabile, ecc.) con cui si presenta il prodotto facoltativamente accompagnato da frasi caratterizzanti il meccanismo d’azione (sistemico, citotropico, contatto, ecc.) nonché le colture cui è destinato e gli organismi nocivi da combattere;
  • la composizione: titolo espresso in grammi di una o più principi attivi presenti nel formulato, coformulanti (disperdenti, bagnanti, adesivanti, ecc.);
  • le frasi di rischio: tipo nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle, irritante, altamente tossico, ecc. a seconda della classe tossicologica di appartenenza. In proposito si fa presente che la nuova classificazione CE prevede due classi tossicologiche a fronte delle quattro finora vigenti:
    • nella I classe rientrano i prodotti molto tossici o tossici il cui impiego ed acquisto, insieme a quelli della II classe, è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all’art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255;
    • nella II classe rientrano i prodotti nocivi: gli irritanti e le altre sostanze la cui tossicità non è rilevante (esenti da classificazione) fanno parte della ex III e IV classe tossicologica, così come previsto dal succitato D.P.R. n. 1255/68.

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Caratteristiche di azione: dosi, modalità e settori d’impiego

Sono fondamentali per la valenza che rivestono per impostare un piano di lotta fitosanitaria. Sotto questa voce viene descritto lo spettro di azione del principio attivo, nonché il modo in cui il prodotto riesce ad esplicare la sua attività nei riguardi dell’avversità: asfissia, contatto, ecc..

Si indica, inoltre, se il principio attivo possiede capacità migratorie o no all’interno della pianta o dei tessuti, in modo che lo stesso si diffonda a distanza raggiungendo livelli di tossicità tali anche nelle parti non trattate.

Nel campo visivo relativo alle dosi di impiego ed al settore cui il prodotto è destinato di solito vengono riportate le seguenti frasi: “il prodotto è consigliato per ………..”, “si impiega alle dosi di …….” espresse in grammi/ettolitro o grammi/ettaro “si impiega sulle seguenti colture secondo le modalità prescritte”.

Nello stesso campo sono riportate anche avvertenze e note relative alla compatibilità con gli altri antiparassitari presenti in commercio nonché sulla fitotossicità specificando sia in quale fase fisiologica della pianta non va effettuato il trattamento o su quale coltura e relativa varietà se ne sconsiglia l’uso.

Vengono inoltre riportate in etichetta notizie utili per l’agricoltore (utilizzatore finale) concernenti:

  • la persistenza agronomica della sostanza attiva intesa come arco temporale in cui la stessa esplica una efficace attività fitoiatrica;
  • la persistenza ambientale, ossia il tempo di permanenza dei principi attivi o dei suoi metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali, ed i relativi meccanismi di degradazione (microbiologici, chimici, fotochimici), indicandone altresì la mobilità e la capacità di percolamento nel suolo;
  • la nocività, intesa oltre che per gli effetti sugli organismi utili tipo gli insetti impollinatori (api, bombus, ecc.) e l’entomofauna antagonista (insetti utili), anche per la pericolosità che hanno dette sostanze sull’ambiente qualora pesci, fauna selvatica, animali domestici, venissero esposti alla contaminazione del fitofarmaco descritto.

Le altre notizie importanti presenti sull’etichetta riguardano:

  • l’intervallo di sicurezza o di carenza ossia il periodo di tempo espresso in giorni di sospensione dei trattamenti necessari affinché si trovino sul raccolto tracce in ppm di principio attivo o suoi metaboliti inferiori al limite di tolleranza;
  • le norme per lo smaltimento del prodotto e del suo imballaggio;
  • la frase tipo “da non vendersi sfuso”.

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Normativa sui residui

In Italia il decreto ministeriale del 27 agosto 2004 n. 179 regola le quantità massime di residui delle sostanze attive tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione. Tale decreto riporta tutti i composti ammessi all’impiego agricolo, con l’indicazione delle colture sulle quali è consentito l’utilizzo, e i tempi di sospensione da osservare tra il trattamento e la raccolta o l’immissione al consumo per le derrate immagazzinate.

Alcuni fitoregolatori sono inseriti in questa lista con i residui massimi ammissibili (R.M.A.) specifici per alcune specie vegetali:

Sostanza attiva Colture autorizzate R.M.A. (mg/Kg) I.S. (gg)
Beta NOA
clementine, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, olive 0,05 30
fragole, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni 0,05 7
floreali, ornamentali
6-Benziladenina
mele, pere 0,01
Cianamide
albicocche, ciliegie, uve da tavola e da vino, actinidie 0,05
Clormequat
pere 0,3
frutta a guscio, olive 0,1
altra frutta 0,05
funghi coltivati 10
altri ortaggi, legumi da granella, patate 0,05
semi oleaginosi, tè, luppolo 0,1
avena 5
frumento, segale, triticale, orzo 2
altri cereali 0,05
floreali, ornamentali 0,05
Cyclanilide
frutta, ortaggi, legumi da granella, altri semi oleaginosi, patate 0,05
semi di cotone 0,2
tè, luppolo 0,1
Daminozide
frutta a guscio, semi oleaginosi, patate 0,05
altra frutta, ortaggi, legumi da granella, patate, cereali 0,02
tè, luppolo 0,1
crisantemo, poinsetia, petunia, azalea, ortensia, ornamentali
Ethephon
pomacee, ciliegie, pomodori, peperoni 3
pesco 60
pomodoro 10
melo 7
ribes a grappoli 5
frutta a guscio, tè, luppolo 0,1
ananas, semi di cotone 2
altra frutta, alri ortaggi, legumi da granella, altri semi oleaginosi, patate, altri cereali 0,05
tè, luppolo 0,1
Ethephon
frumento e triticale 0,2
orzo e segale 0,5
tabacco fresco 16
tabacco (essiccato commerciale) 80
vino e succhi di uva 1
Flurprimidol
poinsettia, crisantemo, begonia, fucsia, ortensia, petunia, pelargonio
GA3 (Acido giberellico)
agrumi, ciliegie, uve 0,2 20
mele, pere, fragole 2
pomodori, melanzane, zucchine, lattuga, spinaci, sedani 0,2 20

 

Patrizia Cinquina

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