DGUE Documento di Gara Unico Europeo dopo il Correttivo Appalti: cosa cambia?

La Semplificazione in materia di richiesta dei requisiti agli operatori economici in fase di partecipazione ai bandi di gara dopo il Correttivo al Codice degli Appalti

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Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è stato introdotto in Europa con l’art.59 della direttiva 2014/24/UE e poi recepito dalla normativa italiana con l’art.85 del decreto legislativo  n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice Appalti).

Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.

DGUE: a cosa serve?

Il Regolamento consente agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia di appalti pubblici. In Italia, nel 18 luglio 2016 furono redatte le linee guida per la corretta compilazione , pubblicate sulla GU – Serie generale – n. 174 del 27 luglio 2016. L’intento era quello di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente e neo novellato quadro normativo nazionale. Lo strumento del DGUE oggi è ancora poco utilizzato.

La finalità fondamentale del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un unico modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Il DGUE si sintetizza in un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell’UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell’UE.

Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell’accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica. Infatti, la Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente.

DGUE: il modulo on line

Il modulo on line del DGUE può essere compilato, stampato e poi inoltrato all’acquirente con le altre parti dell’offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Ciò consente una riduzione drastica nei tempi, da parte dell’operatore economico nella produzione dei documenti a corredo dell’offerta a base di gara. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Clicca qui invece per scaricare il file editabile del DGUE

DGUE: quando si utilizza

Il DGUE è possibile utilizzarlo per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto previsti dal Nuovo Codice Appalti (D.lgs. N.50/2016) sia nei settori ordinari che nei settori speciali. Inoltre il DGUE è possibile utilizzarlo anche per gli affidamenti sotto soglia secondo quanto previsto dall’art.35 del d.lgs. n.50/2016 anche per le procedure in affidamento diretto di lavori servizi e forniture ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A). In quest’ultimo caso il legislatore lascia l’utilizzo del DGUE alla discrezionalità della stazione appaltante.

La possibilità di poter compilare il DGUE in forma elettronica grazie al servizio DGUE elettronico gratuito messo a disposizione degli operatori economici e potendolo poi successivamente stamparlo per poterlo utilizzare quando richiesto, consente, in fase di esecuzione del contratto, l’utilizzo anche per la richiesta di autorizzazione di un subappaltatore.

Il DGUE è strutturato in sei parti, ognuna con diverse sezioni che contengono informazioni specifiche per le diverse procedure di gara. Si riporta una tabella sintetica della suddivisioni in parti e sezioni con relativi contenuti del DGUE.

DGUE, sintesi dei contenuti

Parte I Contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (es. CIG, CUP, codice progetto)
Parte II Contiene le informazioni sul’operatore economico sull’eventuale avvalimento e sul ricorso al subappalto
Parte III  Contiene dichiarazioni circa l’assenza di motivi di esclusione alla gara ai sensi dell’at.80 del D.lgs. n.50/2016

Parte A: esclusione per condanne penali

Parte B: esclusione per manato pagamento di imposte

Parte C: esclusione per insolvenza, conflitti di interesse ed illeciti professionali

Parte D: esclusione ai sensi dell’at.53 c.16 ter del D.lgs. n.165/2000 e art.80 c. 2 lett. f) g) h) i) l) m) e c.5  del D.lgs n.50/2016

Parte IV Contiene le informazioni in merito ai requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale
Parte V Contiene l’autodichiarazione che attesta il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante
Parte VI Contiene le dichiarazioni sulla veridicità delle informazioni fornite

 

Come è ben chiaro il DGUE consente di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle stazioni appaltanti e sugli operatori economici attraverso un modello semplificato e standardizzato a livello europeo basato sull’istituto dell’autodichiarazione.

In attesa anche della messa a disposizione del registro e-Certis, una banca dati, consultabile dalle stazioni appaltanti, contenente l’elenco completo delle informazioni degli operatori economici, si spera che tali strumenti possano essere sempre più utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori favorendo così una semplificazione necessaria per lo snellimento delle procedure d verifica della documentazione di gara.

Pietro Salomone

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