A proposito di competenze professioanli, i geometri possono dichiarare una lettera di classificazione antisismica, ma in base a quale legge possono fare tutto quello che è necessario per ottenerla? Questo in sintesi il parere dell’ing. Barocci espresso qui su Ediltecnico a fine marzo. A questo parere ha risposto il geometra Stefano Batisti. Ecco la risposta (NDR).
Il motivo del mio intervento è questo post dell’ing. Andrea Barocci, blogger che un po’ mi intimorisce, avendo un curriculum molto consistente; chiaramente io non sono all’altezza di dibattere un tema così spinoso con siffatto esperto e mi limiterò quindi ad apportare un modesto contributo alle considerazioni da egli svolte.
In sintesi l’ing. Barocci sostiene che i geometri, in forza del R.D. 274/1929 e del R.D. 2229/1939, non sono competenti per le costruzioni [con uso del cemento armato] che possano implicare pericolo per l’incolumità delle persone e quindi, che c’azzeccano i geometri medesimi con la classificazione sismica?
Leggi l’intervento dell’Ing Barocci I geometri e il sisma (ATTENZIONE! Contenuti forti!)
Mi sono chiesto il perché di un intervento così tranchant, che addebito alla impetuosità del sangue romagnolo: l’Autore ha infatti inteso mettere a posto, in un sol colpo, il Ministro Delrio, il presidente Savoncelli e un centinaio di migliaia di geometri liberi professionisti.
Però vi sono aspetti importanti che Barocci ha trascurato, forse inavvertitamente (ma forse no):
- Negli anni venti del secolo scorso il cemento armato era considerato (a torto o ragione) tecnica sperimentale ed evidentemente il legislatore ritenne non dovesse essere alla portata di tutti; i geometri erano quindi competenti a progettare e dirigere edifici (abitativi e non) di alcune migliaia di mc., purché non in cemento armato;
- Nel 1971 – a tecnica divenuta più che consueta – fu emanata la prima vera regolamentazione organica (L. 1086) che consentiva l’uso del cemento armato a diverse figure professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) nei limiti delle rispettive competenze che, per i geometri, erano e sono identificate dall’art. 16 lett. m) del R.D. 274/1929, cioè – ma non solo – le modeste costruzioni civili.
Sarebbe stato lecito attendersi una preventiva, adeguata documentazione. Così come sarebbe stato altamente auspicabile non fare riferimento al R.D. 2229/1939, abrogato da tempo; l’Autore lo ignorava o ha preferito sorvolare sulla cosa?
In più: l’ing. Barocci – senza però dirlo – riporta solo la lett. l) dell’art. 16 del R.D. 274/1929, lasciando credere che i geometri abbiano competenza solo su costruzioni che non implicano pericolo per l’incolumità ecc., ciò che è semplicemente falso.
Singolare è, infine, la considerazione dell’Autore che …le costruzioni di modesta entità non esistono per il rischio sismico. Si muore anche per una tegola in testa. E allora a chi facciamo posare le tegole? All’ing. Barocci? Ma forse sono io che – andreottianamente – penso male e quindi me ne scuso e concludo con un vecchio consiglio sempre valido:
Le competenze progettuali dei professionisti tecnici
La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
Mario Petrulli | 2017 Maggioli Editore
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